Sentenza 367/2010 (ECLI:IT:COST:2010:367)
Massima numero 35198
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della questione per difetto di rilevanza - Reiezione.
Testo
E' infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. La difesa erariale muove infatti dall'erroneo presupposto che la norma censurata avrebbe previsto la notifica, in via «alternativa e non cumulativa», dell'atto all'imputato o al suo difensore di fiducia, il quale, nel caso di specie, è regolarmente comparso in udienza; per contro, il riferimento alternativo della disposizione in esame alle parti e ai difensori, lungi dallo statuire che le notifiche dovute alle prime potessero essere surrogate da quelle effettuate ai secondi, si giustifica, più semplicemente, alla luce della circostanza che solo le une (le parti) o solo gli altri (i difensori) potevano risultare in concreto destinatari della speciale forma di notifica prefigurata dalla disposizione stessa, la quale presupponeva che il soggetto risiedesse od operasse nelle zone colpite dal sisma alla data del 5 aprile 2009.
E' infondata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. La difesa erariale muove infatti dall'erroneo presupposto che la norma censurata avrebbe previsto la notifica, in via «alternativa e non cumulativa», dell'atto all'imputato o al suo difensore di fiducia, il quale, nel caso di specie, è regolarmente comparso in udienza; per contro, il riferimento alternativo della disposizione in esame alle parti e ai difensori, lungi dallo statuire che le notifiche dovute alle prime potessero essere surrogate da quelle effettuate ai secondi, si giustifica, più semplicemente, alla luce della circostanza che solo le une (le parti) o solo gli altri (i difensori) potevano risultare in concreto destinatari della speciale forma di notifica prefigurata dalla disposizione stessa, la quale presupponeva che il soggetto risiedesse od operasse nelle zone colpite dal sisma alla data del 5 aprile 2009.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/04/2009
n. 39
art. 5
co. 10
legge
24/06/2009
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte