Sentenza 367/2010 (ECLI:IT:COST:2010:367)
Massima numero 35199
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FRIGO
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della deduzione proposta dalla parte privata - Reiezione.
Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Eccezione di inammissibilità della deduzione proposta dalla parte privata - Reiezione.
Testo
Nell'àmbito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila, la deduzione proposta dalla parte privata - inerente alla disparità di trattamento fra il processo penale e i giudizi civili e amministrativi, quanto al potere-dovere del giudice di rinnovare la notifica ove risulti o appaia probabile che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto - non integra una nuova censura di incostituzionalità, esorbitante dal thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione. Poiché tale deduzione, per contro, costituisce una semplice argomentazione a sostegno delle doglianze formulate dal giudice a quo- e già contenuta, in forma sintetica, anche nella parte conclusiva della motivazione della stessa ordinanza di rimessione - risulta infondata l'eccezione della sua inammissibilità avanzata dalla difesa erariale.
Nell'àmbito della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., nella parte in cui prevede a pena di nullità la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila, la deduzione proposta dalla parte privata - inerente alla disparità di trattamento fra il processo penale e i giudizi civili e amministrativi, quanto al potere-dovere del giudice di rinnovare la notifica ove risulti o appaia probabile che il destinatario non abbia avuto effettiva conoscenza dell'atto - non integra una nuova censura di incostituzionalità, esorbitante dal thema decidendum fissato dall'ordinanza di rimessione. Poiché tale deduzione, per contro, costituisce una semplice argomentazione a sostegno delle doglianze formulate dal giudice a quo- e già contenuta, in forma sintetica, anche nella parte conclusiva della motivazione della stessa ordinanza di rimessione - risulta infondata l'eccezione della sua inammissibilità avanzata dalla difesa erariale.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
28/04/2009
n. 39
art. 5
co. 10
legge
24/06/2009
n. 77
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte