Processo penale - Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella Regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 - Notificazioni - Prevista notifica degli atti, a pena di nullità, presso il presidio per le comunicazioni e le notifiche degli atti giudiziari costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di l'Aquila - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di difesa - Inadeguata ricostruzione del quadro normativo, incidente sulla congruità della motivazione in ordine alla rilevanza ed alla non manifesta infondatezza - Inammissibilità della questione.
E' inammissibile per inadeguata ricostruzione da parte del giudice rimettente del quadro normativo - la quale inficia tanto la motivazione sulla rilevanza che quella sulla non manifesta infondatezza del prospettato dubbio di illegittimità costituzionale - la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, dell'art. 5, comma 10, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 (Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite da eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione civile), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, nella parte in cui prevede, a pena di nullità, la notifica degli atti presso il presidio costituito nella sede temporanea degli uffici giudiziari di L'Aquila. Infatti, il giudice a quo, da un lato, ha omesso di compiere una doverosa indagine ermeneutica relativa all'eventuale perdita parziale di efficacia della norma del decreto-legge con effetto ex tunc, a seguito dell'emendamento approvato in sede di conversione (posto che la legge di conversione n. 77 del 2009 ha aggiunto alla disposizione l'inciso finale: «ove si tratti di atti di competenza degli uffici giudiziari di L'Aquila», così limitando drasticamente la sfera di applicabilità del regime derogatorio, che, nella formulazione originaria del decreto-legge, sarebbe dovuto rimanere affatto indipendente dall'ubicazione dell'ufficio giudiziario competente a trattare il procedimento); dall'altro, ha fatto leva su un postulato ermeneutico - e cioè l'inapplicabilità alla fattispecie dell'art. 420-bis cod. proc. pen. - che si palesa errato, considerato che tale norma, avente valenza generale, è applicabile in rapporto a tutte le forme di notifica indipendentemente da un esplicito richiamo. Le manchevolezze evidenziate incidono - segnatamente sotto il primo profilo - sulla congruità della motivazione in ordine alla rilevanza della questione e - nel suo complesso - anche su quella relativa alla non manifesta infondatezza, la quale va calibrata tenendo conto del reale ambito di operatività della forma di notifica sottoposta a scrutinio e della esistenza, a torto negata, di possibili rimedi all'accertato o verosimile difetto di conoscenza effettiva dell'atto in tal modo notificato.