Sentenza 368/2010 (ECLI:IT:COST:2010:368)
Massima numero 35202
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Necessità, secondo la parte privata, di verificare l'utilità della censurata disposizione alla luce della disciplina delle procedure esecutive in danno degli enti locali - Irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo, in considerazione della non applicabilità nella fattispecie dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Necessità, secondo la parte privata, di verificare l'utilità della censurata disposizione alla luce della disciplina delle procedure esecutive in danno degli enti locali - Irrilevanza delle argomentazioni svolte al riguardo, in considerazione della non applicabilità nella fattispecie dell'art. 159 del d.lgs. n. 267 del 2000.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 Cost., sono irrilevanti le argomentazioni svolte dalla parte privata circa la necessità di valutare la legittimità di tale disposizione alla luce dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, poiché il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha precisato che nella fattispecie in esame l'impossibilità di soddisfare il creditore deriva solo ed esclusivamente dall'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., sicché il citato art. 159 non deve essere applicato.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 Cost., sono irrilevanti le argomentazioni svolte dalla parte privata circa la necessità di valutare la legittimità di tale disposizione alla luce dell'art. 159 del decreto legislativo n. 267 del 2000, in tema di esecuzione forzata nei confronti degli enti locali, poiché il giudice a quo, nell'ordinanza di rimessione, ha precisato che nella fattispecie in esame l'impossibilità di soddisfare il creditore deriva solo ed esclusivamente dall'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., sicché il citato art. 159 non deve essere applicato.
Atti oggetto del giudizio
codice di procedura civile
n.
art. 546
co. 1
decreto-legge
14/03/2005
n. 35
art. 2
co. 3
legge
14/05/2005
n. 80
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
Costituzione
art. 97
Costituzione
art. 111
Altri parametri e norme interposte