Sentenza 368/2010 (ECLI:IT:COST:2010:368)
Massima numero 35203
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  15/12/2010;  Decisione del  15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35201  35202


Titolo
Procedimento civile - Esecuzione forzata - Espropriazione mobiliare presso terzi - Soggezione del terzo pignorato agli obblighi che la legge impone al custode, relativamente alle cose e alle somme da lui dovute e nei limiti dell'importo del credito precettato aumentato della metà, con conseguente contenimento del vincolo esecutivo entro tali limiti - Ritenuto pregiudizio al soddisfacimento della pretesa creditoria - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di ragionevolezza, di buon andamento della pubblica amministrazione e del giusto processo, nonché asserita lesione del diritto di difesa - Esclusione, attesa la scelta non irragionevole del legislatore di bilanciare i contrastanti interessi del creditore procedente e del debitore esecutato - Non fondatezza della questione.

Testo

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 546, primo comma, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 2, comma 3, lettera e), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 14 maggio 2005, n. 80, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, e 111 della Costituzione. Il legislatore, infatti, nell'esercizio della sua discrezionalità, ha effettuato un bilanciamento tra interessi contrastanti e meritevoli entrambi di tutela: da un lato, quello del creditore procedente alla piena realizzazione della propria pretesa; dall'altro, quello del debitore esecutato a non subire il blocco totale, e di regola per un tempo non breve, di somme ingenti, pure in presenza di un credito azionato di ammontare esiguo. Il legislatore ha ritenuto d'identificare il punto di equilibrio nella previsione di un limite al vincolo esecutivo, costituito dall'importo del credito precettato, aumentato della metà. Tale scelta non può definirsi incongrua e, tanto meno, manifestamente irragionevole o arbitraria: il creditore rimasto parzialmente insoddisfatto potrà, infatti, promuovere un nuovo pignoramento presso terzi per la somma rimasta incapiente, senza subire alcuna menomazione del suo diritto alla tutela giurisdizionale; né sussiste violazione dell'art. 3 Cost. per il fatto che tale limite sia previsto nella sola esecuzione forzata presso terzi, poiché i diversi mezzi di espropriazione forzata sono tra loro differenti e il legislatore può regolare diversamente i singoli istituti.

Sulla discrezionalità del legislatore nel regolare gli istituti processuali v., tra le ultime, le sentenze n. 50 e n. 229 del 2010 e l'ordinanza n. 43 del 2010.

Sui rapporti tra pignoramento presso terzi e intervento dei creditori nella medesima procedura v. sentenza n. 343 del 2006.



Atti oggetto del giudizio

codice di procedura civile    n.   art. 546  co. 1

decreto-legge  14/03/2005  n. 35  art. 2  co. 3

legge  14/05/2005  n. 80  art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 24

Costituzione  art. 97

Costituzione  art. 111

Altri parametri e norme interposte