Finanza regionale - Imposte e tasse - Circolazione stradale - Atti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati autorizzati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico statale - Ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana - Atti meramente confermativi o consequenziali rispetto a precedente nota del Ministro dei trasporti non validamente impugnata - Preclusione all'esame del conflitto - Inammissibilità dei ricorsi.
Sono inammissibili, per preclusione, i ricorsi per conflitto di attribuzione della Regione Siciliana sollevati avverso atti del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con i quali viene affermata la spettanza allo Stato delle entrate relative alle operazioni di motorizzazione svolte dai centri privati di revisione dei veicoli operanti in Sicilia ed effettuate in via telematica utilizzando il sistema informatico statale, trattandosi di atti meramente confermativi o consequenziali rispetto alla originaria nota del Ministro dei trasporti non validamente impugnata.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 28/1979, n. 472, n. 206/1975, n. 63/1965, n. 112, n. 94/1972, n. 32/1958 e n. 18/1956.
Sulla mancata proposizione del ricorso nel termine decadenziale di cui all'art. 39 della legge n. 87 del 1953, v. citate sentenze n. 95/2003, n. 389/1995, n. 171/1971, n. 3/1964, n. 58/1959, n. 77/1958, n. 44/1957.
In tema di acquiescenza, v. citate sentenze n. 95/2003, n. 389/1995, n. 58/1993 e n. 278/1991.