Sentenza 369/2010 (ECLI:IT:COST:2010:369)
Massima numero 35205
Giudizio GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
Presidente DE SIERVO - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:
35204
Titolo
Regione Siciliana - Trasporto - Atti che stabiliscono in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo per l'accertamento dei diritti di motorizzazione per la revisione dei veicoli - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Esorbitanza dalle competenze statutarie della Regione in materia di comunicazioni e trasporti - Non spettanza alla Regione della potestà esercitata - Conseguente annullamento degli atti impugnati - Assorbimento delle censure ulteriori.
Regione Siciliana - Trasporto - Atti che stabiliscono in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo per l'accertamento dei diritti di motorizzazione per la revisione dei veicoli - Ricorso per conflitto di attribuzione del Presidente del Consiglio dei ministri - Esorbitanza dalle competenze statutarie della Regione in materia di comunicazioni e trasporti - Non spettanza alla Regione della potestà esercitata - Conseguente annullamento degli atti impugnati - Assorbimento delle censure ulteriori.
Testo
Non spetta alla Regione Siciliana bensì allo Stato il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 per l'accertamento dei diritti di motorizzazione, in quanto finalizzato a garantire l'uniformità delle operazioni di revisione dei veicoli su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di un sistema informatico centralizzato a cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative. Ne consegue, in relazione alla richiamata disposizione statutaria in materia di comunicazioni e trasporti, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento degli atti stessi, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.
Non spetta alla Regione Siciliana bensì allo Stato il potere di stabilire in concreto le modalità operative e i protocolli di funzionamento del sistema informativo indicato dall'art. 2-ter del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 1953, n. 1113 per l'accertamento dei diritti di motorizzazione, in quanto finalizzato a garantire l'uniformità delle operazioni di revisione dei veicoli su tutto il territorio nazionale, attraverso l'utilizzazione di un sistema informatico centralizzato a cui tutti gli utenti senza distinzioni devono adeguarsi, così evitando anche ricadute negative in sede di concreta applicazione da parte delle competenti autorità amministrative. Ne consegue, in relazione alla richiamata disposizione statutaria in materia di comunicazioni e trasporti, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati, con conseguente annullamento degli atti stessi, perché, secondo l'evocata norma di attuazione statutaria, la Regione siciliana non può creare un proprio sistema informatico e propri tagliandi di revisione diversi da quelli statali, né può pretendere che lo Stato modifichi i protocolli di accesso al proprio sistema per consentire un'integrazione con il sistema informatico della Regione.
Atti oggetto del giudizio
28/07/2009
n.
art.
co.
18/08/2009
n.
art.
co.
25/08/2009
n.
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 120
statuto regione Sicilia
art. 36
Altri parametri e norme interposte
decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953
n. 1113
art. 2 ter
decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953
n. 1113
art. 1
co. 2
decreto del Presidente della Repubblica 17/12/1953
n. 1113
art. 1
co. 4
direttiva CE 29/04/1999
n. 37
art.