Giustizia amministrativa - Controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica - Devoluzione alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Ritenuta violazione dei principi sul riparto della giurisdizione ordinaria ed amministrativa - Questione già dichiarata non fondata - Manifesta infondatezza.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, impugnato, in riferimento all'art. 103, primo comma, Cost., in quanto devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo tutte le controversie, anche relative a diritti costituzionalmente tutelati, comunque attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, seppure posta in essere con comportamenti dell'amministrazione pubblica o dei soggetti alla stessa equiparati. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata non fondata, nei sensi di cui in motivazione, con la sentenza n. 35 del 2010.
- Per la non fondatezza, nei sensi di cui in motivazione, di identica questione, vedi, citata, sentenza n. 35/2010.