Ordinanza 372/2010 (ECLI:IT:COST:2010:372)
Massima numero 35209
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore QUARANTA
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Mancato raggiungimento da parte delle regioni degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari - Misure dirette a consentire alla Regione di provvedere alla copertura del disavanzo limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009 nonché quelle previste in conseguenza della mancata adozione nei termini dei provvedimenti di cui alla legge n. 311/2004 - Ricorso della Regione Campania - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Bilancio e contabilità pubblica - Sanità pubblica - Mancato raggiungimento da parte delle regioni degli obiettivi programmati di risanamento e riequilibrio economico-finanziario contenuti nello specifico piano di rientro dai disavanzi sanitari - Misure dirette a consentire alla Regione di provvedere alla copertura del disavanzo limitatamente ai risultati d'esercizio dell'anno 2009 nonché quelle previste in conseguenza della mancata adozione nei termini dei provvedimenti di cui alla legge n. 311/2004 - Ricorso della Regione Campania - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte costituita - Estinzione del processo.
Testo
Va dichiarata l'estinzione del processo relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, commi 76, lett. a), punto 1, e b), e 91, lett. a) e b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni in materia di bilancio e contabilità pubblica, sollevata dalla Regione Campania per violazione degli articoli 3, 114, 117, 118 e 119 della Costituzione e del principio di leale cooperazione, nonché per irragionevolezza delle disposizioni impugnate, poiché la ricorrente ha rinunciato al ricorso e tale rinuncia è stata formalmente accettata dal Presidente del Consiglio dei ministri, ritualmente costituito.
In senso analogo, v., da ultimo: ordinanze n. 330 e n. 275 del 2010.
Atti oggetto del giudizio
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 76
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 76
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 91
legge
23/12/2009
n. 191
art. 2
co. 91
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 114
Costituzione
art. 117
Costituzione
art. 118
Costituzione
art. 119
Altri parametri e norme interposte
norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
n. 23
art.