Sentenza 373/2010 (ECLI:IT:COST:2010:373)
Massima numero 35210
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del
15/12/2010; Decisione del
15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Individuazione delle competenze della Regione e piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione, stante il contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato - Reiezione.
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Individuazione delle competenze della Regione e piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Ricorso del Governo - Eccepita inammissibilità della questione, stante il contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato - Reiezione.
Testo
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 sollevata per contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato. Contrariamente all'assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell'art. 117, comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugnate.
Va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, e 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36 sollevata per contenuto eterogeneo delle norme impugnate e l'assenza dei motivi per i quali ciascuna di esse avrebbe violato il parametro evocato. Contrariamente all'assunto della resistente, il ricorrente individua correttamente il parametro costituzionale invocato nell'art. 117, comma 2, lettera s), quale norma che determina il riparto di competenze fra Stato e Regione e sulla cui base occorre valutare la legittimità delle norme impugnate.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Puglia
31/12/2009
n. 36
art. 3
co. 1
legge della Regione Puglia
31/12/2009
n. 36
art. 6
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte
decreto legislativo 03/04/2006
n. 152
art. 200
co. 1 lett. a)