Sentenza 4/2026 (ECLI:IT:COST:2026:4)
Massima numero 47351
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore BUSCEMA
Udienza Pubblica del  05/11/2025;  Decisione del  05/11/2025
Deposito del 22/01/2026; Pubblicazione in G. U. 28/01/2026
Massime associate alla pronuncia:  47350  47352  47353  47354


Titolo
Regioni (competenza concorrente) - Coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario - Norme della Regione Puglia - Attività di studio e di ricerca sulla digital health e sulla telemedicina attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale dell'Università del Salento - Finanziamento mediante fondi del SSR, in costanza di un piano di rientro dal disavanzo sanitario - Violazione dei principi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica - Illegittimità costituzionale. (Classif. 217005).

Testo

È dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 117, terzo comma, Cost., in relazione all’art. 20 del d.lgs. n. 118 del 2011, l’art. 160, comma 2, della legge reg. Puglia n. 42 del 2024 che prevede lo stanziamento di 30 mila euro, per il 2025, per attività di studio e ricerca sulla digital health e sullo sviluppo della telemedicina, attivate dal Dipartimento di medicina sperimentale dell’Università del Salento. La disposizione regionale impugnata dal Governo, nel prevedere l’erogazione di contributi del Fondo sanitario per finalità non direttamente riconducibili a prestazioni sanitarie, correla a una entrata certamente sanitaria (il Fondo), una spesa estranea a tale ambito, alterando la struttura del perimetro sanitario prescritta dal citato art. 20, la cui finalità di coordinamento e armonizzazione contabile viene così elusa. Essendo, infatti, la Regione impegnata in un piano di rientro dal disavanzo finanziario, le risorse ordinarie devono essere preordinate alla spese correnti per il finanziamento e la garanzia dei LEA e non sono, pertanto, utilizzabili per spese non direttamente destinate a prestazioni sanitarie, con conseguente illegittimità costituzionale della copertura delle spese disposta; ove, pertanto, la Regione intenda realizzare gli interventi previsti dovrà reperire le risorse per la loro copertura riducendo spese diverse da quelle sanitarie. (Precedenti: S. 233/2022 - mass. 45183; S. 132/2021 - mass. 43989). 



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  23/06/2011  n. 118  art. 20