Sentenza 23/2026 (ECLI:IT:COST:2026:23)
Massima numero 47286
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  14/01/2026;  Decisione del  14/01/2026
Deposito del 05/03/2026; Pubblicazione in G. U. 11/03/2026
Massime associate alla pronuncia:  47284  47285  47287


Titolo
Decreto-legge - Carattere plurimo - Decreti-legge "milleproroghe" - Ratio - Preesistenza dell'urgenza di intervenire sulla scadenza di termini o incidere su situazioni che richiedono interventi regolatori di natura temporale - Necessaria omogeneità delle disposizioni inserite in sede di conversione rispetto a tale ratio originaria - Possibilità di inserire, in sede di conversione, disposizioni che pongono normative "a regime", perseguono finalità ordinamentali o siano collegate a un'altra altra disposizione a sua volta inserita in sede di conversione (omogeneità "transitiva") - Esclusione (nel caso di specie: illegittimità costituzionale della norma di interpretazione autentica, inserita in sede di conversione, volta a individuare le organizzazioni rappresentative delle imprese e le organizzazioni sindacali dei lavoratori legittimate a partecipare alla procedura di nomina dei componenti del consiglio camerale delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura). (Classif. 076004). 

Testo

I decreti “milleproroghe”, specie dei decreti-legge a contenuto ab origine plurimo, sono una tipologia di decreto-legge connotata dalla ratio unitaria di intervenire con urgenza sulla scadenza di termini il cui decorso sarebbe dannoso per interessi ritenuti rilevanti dal Governo e dal Parlamento, o di incidere su situazioni esistenti – pur attinenti ad oggetti e materie diversi – che richiedono interventi regolatori di natura temporale. Ne consegue la disomogeneità rispetto a un decreto “milleproroghe” di una disposizione inserita che abbia il carattere di una normativa “a regime”, slegata da contingenze particolari, ovvero persegua finalità di carattere ordinamentale. (Precedenti: S. 215/2023 - mass. 45890; S. 154/2015 - mass. 38489; S. 22/2012 - mass. 36070).

 Ogni disposizione introdotta in sede di conversione deve essere collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dal decreto-legge, ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso; diversamente, il riconoscimento indiscriminato di un’omogeneità “sopravvenuta” o “transitiva”, in virtù del collegamento per materia della disposizione inserita con un’altra parimenti inserita in sede di conversione di un decreto-legge “mille proroghe” e recante, essa sì, la proroga di un termine, consentirebbe di aggirare tale principio. (Precedente: S. 154/2015).

(Nel caso di specie è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione dell’art. 77 Cost., l’art. 17, comma 1-bis, ultimo periodo, del d.l. n. 215 del 2023, come conv., che – inserito, in sede di conversione, in tale decreto “milleproroghe” – reca una asserita norma di interpretazione autentica dell’art. 12 della legge n. 580 del 1993, prevedendo che la designazione dei componenti dei consigli delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura è effettuata dalle organizzazioni rappresentative delle imprese e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori costituite a livello provinciale o pluriprovinciale ovvero, in mancanza, da quelle costituite a livello regionale, ove presenti, o a livello nazionale, con riferimento esclusivo, in ogni caso, alla loro rappresentatività nell’ambito della circoscrizione territoriale di competenza della Camera di commercio interessata. Diversamente rispetto ai primi tre periodi del medesimo comma 1-bis – che perseguendo la medesima ratio dell’originario art. 17, dedicato agli interventi per le aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, disciplinano alcuni aspetti temporali delle procedure di rinnovo della CCIAA della Regione Marche – l’ultimo periodo, censurato dal Consiglio di Stato, sez. sesta, è disomogeneo rispetto al decreto-legge, in quanto volto a individuare a regime i soggetti legittimati a partecipare alla procedura di nomina dei componenti i consigli delle CCIAA, senza alcun collegamento con quelle delle aree colpite, né recando proroghe di termini o regolando aspetti temporali. Né è possibile affermare che vi sia omogeneità tra il censurato ultimo periodo e il decreto-legge in ragione del suo collegamento con le altre disposizioni contenute nel comma 1-bis relative alla sola CCIAA della Regione Marche e parimenti inserite dalla legge di conversione, essendo esclusa la possibilità di una sorta di omogeneità “sopravvenuta” o “transitiva”).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 77

Altri parametri e norme interposte