Sentenza 150/2025 (ECLI:IT:COST:2025:150)
Massima numero 46971
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore D'ALBERTI
Udienza Pubblica del  22/09/2025;  Decisione del  22/09/2025
Deposito del 16/10/2025; Pubblicazione in G. U. 22/10/2025
Massime associate alla pronuncia:  46972  46973


Titolo
Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Procuratore generale della Corte dei conti (nel caso di specie: nel giudizio sorto nel corso di giudizio di parificazione del rendiconto regionale) - Inammissibilità. (Classif. 111002).

Testo

Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con riguardo a questioni di legittimità costituzionale sottoposte nell’ambito di giudizi di parificazione, il Procuratore generale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato: pertanto il suo intervento non è ammissibile. (Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46025).

(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio avente ad oggetto disposizioni della Regione Umbria, censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023).



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte