Sentenza 10/2026 (ECLI:IT:COST:2026:10)
Massima numero 47193
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente AMOROSO  - Redattore VIGANÒ
Udienza Pubblica del  01/12/2025;  Decisione del  01/12/2025
Deposito del 29/01/2026; Pubblicazione in G. U. 04/02/2026
Massime associate alla pronuncia:  47190  47191  47192


Titolo
Circolazione stradale - Codice della strada - Reato di guida dopo l'assunzione di sostanze stupefacenti - Sanzione pecuniaria applicata, a seguito di novella legislativa che abroga le parole «in stato di alterazione psicofisica», sull'asserito presupposto che non sia specificato il periodo temporale di assunzione e la necessità di perduranti effetti di tale assunzione al momento della guida - Denunciata irragionevolezza e violazione dei principi di proporzionalità, necessaria offensività del reato, di precisione, tassatività o determinatezza della norma penale, di finalità rieducativa delle pene, di disparità di trattamento e eguaglianza - Non fondatezza delle questioni, nei sensi di cui in motivazione. (Classif. 047002).

Testo

Sono dichiarate non fondate, nei sensi di cui in motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal GIP del Tribunale di Macerata e dal GIP del Tribunale di Siena, complessivamente in riferimento agli artt. 3, 13, 25, secondo comma, e 27 Cost., dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, del d.lgs. n. 285 del 1992, come modificati dall’art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della legge n. 177 del 2024; e dal GIP del Tribunale di Pordenone, in riferimento agli artt. 3, 25, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 1, comma 1, lett. b), nn. 1) e 2), della legge n. 177 del 2024, che modifica l’art. 187, commi 1 e 1-bis, del cod. strada. Le disposizione cesurate, pur sopprimendo l’inciso – presente nel testo dell’art. 187, commi 1 e 1-bis, cod. strada anteriore alle modifiche – «in stato di alterazione psico-fisica», non determinano, come ritenuto dai rimettenti, una responsabilità imperniata sul solo nesso cronologico tra assunzione della sostanza - non importa in quale momento - e guida del veicolo, essendo possibile e doverosa una interpretazione restrittiva conforme ai principi costituzionali di proporzionalità e necessaria offensività, e, prima ancora, alla stessa ratio delle disposizioni censurate. L’area della rilevanza penale delle due disposizioni censurate deve infatti intendersi limitata a quelle sole ipotesi in cui la condotta di guida successiva all’assunzione di stupefacenti sia posta in essere entro un lasso temporale in cui risulti ragionevole presumere che le sostanze siano ancora in grado di produrre un effetto di alterazione dello stato psicofisico del conducente, tale da influire negativamente sulla sua capacità di guida e creare, così, un pericolo per la sicurezza del traffico stradale significativamente superiore a quello insito in ogni condotta di guida. Così intese, le disposizioni censurate risultano conformi al principio di proporzionalità, mirando a tutelare la sicurezza della circolazione stradale, espressione di sintesi riferita alla vita, all’integrità fisica e ai beni patrimoniali di tutti gli utenti della strada. Né, a sostegno dell’interpretazione letterale, potrebbe sostenersi che le disposizioni censurate mirino anche, o addirittura primariamente, a scoraggiare il consumo di sostanze stupefacenti, condotta che l’ordinamento certamente scoraggia, prevedendo però unicamente sanzioni amministrative (art. 75 d.P.R. n. 309 del 1990), subordinate a un giudizio di idoneità, necessità e proporzionalità rispetto alle legittime finalità di ciascuna sanzione. Quanto poi al principio di necessaria offensività, premesso che l’ipotesi di cui al comma 1 dell’art. 187 cod. strada è strutturata come puro reato di pericolo, mentre quella aggravata di cui al comma 1-bis costituisce fattispecie almeno parzialmente di danno, laddove le disposizioni dovessero essere riferite a qualsiasi condotta di guida successiva all’assunzione di sostanze stupefacenti, anche dopo che queste abbiano certamente esaurito i loro effetti sull’organismo dell’assuntore, la presunzione legislativa si disvelerebbe come del tutto irragionevole. Le modifiche normative non hanno, però, inteso modificare la ratio oggettiva di tutela dell’incolumità pubblica tradizionalmente ascritta alle due norme incriminatrici in esame. Pertanto, è del tutto conforme a tale ratio, e al tempo stesso non è in contrasto con la specifica intentio legislatoris sottostante la modifica in esame, uno sforzo ermeneutico volto a selezionare, nell’amplissimo novero delle condotte di guida compiute dopo avere assunto sostanze stupefacenti, quelle sole che presentino in concreto un coefficiente di pericolosità per quei beni giuridici maggiore rispetto a ogni altra condotta di guida di ogni utente della strada, come indicato anche dalla circolare congiunta tra i Ministeri dell’interno e della salute dell’11 aprile 2025. Per altro verso, e soprattutto, la necessità di una interpretazione restrittiva delle disposizioni è imposta anche dal canone dell’interpretazione costituzionalmente orientata, che conduce il giudice a privilegiare la soluzione ermeneutica che si armonizzi con i principi costituzionali, anziché quella che con essi contrasti. Pertanto, la sovrainclusività dell’interpretazione da cui muovono i rimettenti deve essere corretta, alla luce del principio costituzionale di proporzionalità, riconducendo lo spettro applicativo delle disposizioni censurate all’alveo della loro necessità rispetto alle finalità perseguite. Il nuovo thema probandum sarà unicamente la presenza della sostanza nei liquidi corporei, e la valutazione della generale idoneità di tale sostanza a determinare in un assuntore medio l’alterazione psico-fisica. In tal modo, il consociato riceverà dai precetti in esame un chiaro avvertimento sulla possibilità di essere sottoposto a sanzione penale, laddove si ponga alla guida di un veicolo in un momento successivo all’assunzione di sostanze stupefacenti, allorché ancora si possa assumere una loro efficacia sul suo organismo. Va da sé che egli saprà di doversi astenere dalla condotta di guida, sino a che tale perdurante efficacia non possa, ragionevolmente, del tutto escludersi. Sotto il profilo della separazione dei poteri, poi, la demarcazione tra condotte punibili e non punibili rimarrà affidata non già a valutazioni politico-criminali del giudice sulla opportunità di sanzionare determinate condotte e non altre, ma all’applicazione di criteri di natura scientifica, di cui il giudice è mero fruitore. Saranno dunque tali criteri a determinare entro quali limiti il riscontro della presenza di determinate sostanze nell’organismo dell’interessato sia effettivamente indicativo di un possibile perdurante effetto della sostanza sul suo equilibrio psicofisico, e sul suo sistema neurologico in particolare. Così interpretate, infine, le disposizioni in esame non contrastano con il principio della finalità rieducativa delle pene né risultano ravvisabili i molteplici profili di asserito contrasto con il principio di eguaglianza. Ciò comporta che la prova del reato ordinariamente richiederà che, in un momento cronologicamente prossimo alla condotta di guida, venga accertata la presenza nei liquidi corporei dell’agente di sostanze stupefacenti o psicotrope che per qualità e quantità, in relazione alle singole matrici biologiche in cui sono riscontrate, risultino generalmente idonee, sulla base delle attuali conoscenze scientifiche, a determinare in un assuntore medio un’alterazione delle condizioni psico-fisiche, e conseguentemente delle normali capacità di controllo del veicolo.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 187  co. 1

decreto legislativo  30/04/1992  n. 285  art. 187  co. 1

legge  25/11/2024  n. 177  art. 1  co. 1

legge  25/11/2024  n. 177  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 13

Costituzione  art. 25  co. 2

Costituzione  art. 27

Altri parametri e norme interposte