Giudizio costituzionale - Contraddittorio - Intervento nel giudizio incidentale - Procuratore generale della Corte dei conti (nel caso di specie: nel giudizio sorto nel corso di giudizio di parificazione del rendiconto regionale) - Inammissibilità. (Classif. 111002).
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale sono ammessi a intervenire i soli soggetti parti del giudizio a quo, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e, nel caso di legge regionale, al Presidente della Giunta regionale. L’intervento di soggetti estranei al giudizio principale è ammissibile soltanto per i terzi titolari di un interesse qualificato, inerente in modo diretto e immediato al rapporto sostanziale dedotto in giudizio. Con riguardo a questioni di legittimità costituzionale sottoposte nell’ambito di giudizi di parificazione, il Procuratore generale della Corte dei conti non è parte del giudizio a quo e non può ritenersi titolare di un interesse qualificato: pertanto il suo intervento non è ammissibile. (Precedenti: S. 59/2024; S. 39/2024 - mass. 46025).
(Nel caso di specie, è dichiarato inammissibile l’intervento del Procuratore generale della Corte dei conti nel giudizio avente ad oggetto disposizioni della Regione Umbria, censurate dalla Corte dei conti, sez. reg. di controllo per l’Umbria, nel giudizio di parificazione del rendiconto regionale per l’esercizio finanziario 2023).