Sentenza 186/2025 (ECLI:IT:COST:2025:186)
Massima numero 47028
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente AMOROSO  - Redattore PITRUZZELLA
Udienza Pubblica del  08/10/2025;  Decisione del  08/10/2025
Deposito del 16/12/2025; Pubblicazione in G. U. 17/12/2025
Massime associate alla pronuncia:  47029  47030  47031  47032  47033  47034  47035  47036  47037  47038


Titolo
Turismo - In genere - Norme della Regione Toscana - Testo unico del turismo - Strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione - Limiti e condizioni all'esercizio - Ricorso del Governo - Lamentata violazione della libera iniziativa economica e del diritto di proprietà - Insufficiente motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 256001).

Testo

Sono dichiarate inammissibili, per insufficienza della motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, promosse dal Governo in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., dell’art. 41, comma 3, della legge reg. Toscana n. 61 del 2024, il quale, con riferimento alle strutture ricettive extra-alberghiere con le caratteristiche della civile abitazione, stabilisce che il loro esercizio e` consentito esclusivamente in immobili e unita` immobiliari aventi, ai fini urbanistici, destinazione d’uso turistico-ricettiva, con esclusione di quelli aventi destinazione d’uso residenziale. Con riferimento all’art. 42 Cost., il ricorso si limita ad affermare che l’art. 41, comma 3, lede l’esercizio del diritto dominicale, senza alcuna argomentazione. Con riferimento all’art. 41 Cost., la motivazione risulta insufficiente perché il ricorrente non esamina per nulla la possibile utilità sociale derivante dall’adeguamento della destinazione urbanistica al reale utilizzo del bene. (Precedente: S. 126/2025 - mass. 46978).



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Toscana  31/12/2024  n. 61  art. 41  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 41

Costituzione  art. 42

Altri parametri e norme interposte