Regioni (competenza esclusiva statale) - Ordinamento civile e penale - Norme della Regione autonoma Sardegna - Procedure e tempi per l'assistenza sanitaria regionale al suicidio medicalmente assistito ai sensi e per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 242 del 2019 - Rinvio ai requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale (art. 2, comma 1) - Illegittimità costituzionale - Riferimento, negli artt. 2, comma 2, 3, comma 1, e 4, commi 2 e 6, per la individuazione dei soggetti che possono accedere alle prestazioni e ai trattamenti relativi al suicidio medicalmente assistito, all'art. 2, comma 1, anziché ai requisiti per l'accesso al suicidio medicalmente assistito - Violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile e penale - Illegittimità costituzionale parziale. (Classif. 216021).
Sono dichiarati costituzionalmente illegittimi, per violazione dell’art. 117, secondo comma, lett. l), Cost., gli artt. 2, commi 1 e 2, quest’ultimo nella parte in cui prevede «di cui al comma 1» anziché «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito», 3, comma 1, nella parte in cui prevede «di cui all’articolo 2, comma 1» anziché «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito», e 4, commi 2 e 6, nella parte in cui prevede «di cui all’articolo 2, comma 1,» anziché «per l’accesso al suicidio medicalmente assistito», della legge reg. Sardegna n. 26 del 2025. Quanto all’art. 2, esso, al comma 1, ammette alle prestazioni e ai trattamenti ivi previsti «le persone in possesso dei requisiti indicati dalla giurisprudenza della Corte costituzionale» e, al comma 2, prevede che tali requisiti «sono soggetti a verifica svolta ai sensi degli articoli 3 e 4». La previsione di cui al comma 1, richiamando la giurisprudenza costituzionale – certamente riferita alla sent. 242 del 2019, e idonea ad attrarre anche le pronunce successive, le quali hanno innovato l’ordinamento civile e penale in tema di suicidio medicalmente assistito –, realizza una novazione dei principi ordinamentali in essa contenuti, che produce l’effetto di definire nella legislazione regionale, irrigidendoli, i requisiti per l’accesso al suicidio assistito e, indirettamente, i contorni dell’esimente all’art. 580 cod. pen.; novazione che, in relazione ai delicati bilanciamenti che attengono al suicidio medicalmente assistito, non può pretendere di agire in via suppletiva della legislazione statale, neppure in via transitoria, cristallizzando i principi ordinamentali individuati da quella giurisprudenza. Per gli stessi motivi, nelle parti indicate, deve essere dichiarata altresì l’illegittimità costituzionale del successivo comma 2 dell’art. 2; dell’art. 3, comma 1, e dell’art. 4 – che disciplina il procedimento di verifica del possesso dei requisiti per l’accesso al suicidio medicalmente assistito –, commi 2 e 6.