Reati e pene – In genere – Conversione delle pene pecuniarie – Pene pecuniarie principali – Mancato pagamento entro i termini per comportamento colpevole del condannato (insolvenza) – Conversione nella semilibertà sostitutiva anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva – Denunciata irragionevolezza, violazione dell’eguaglianza sostanziale e del principio della finalità rieducativa della pena – Insussistenza – Non fondatezza delle questioni. (Classif. 210001)
Sono dichiarate non fondate le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Magistrato di sorveglianza di Bologna in riferimento agli artt. 3, secondo comma, e 27, terzo comma, Cost. – degli artt. 102 della legge n. 689 del 1981 e 660, comma 3, cod. proc. pen., nella parte in cui, in caso di mancato pagamento entro i termini della pena pecuniaria principale, prevedono la conversione nella semilibertà sostitutiva, anziché nella detenzione domiciliare sostitutiva. La scelta di prevedere una misura limitativa, di natura detentiva, della libertà personale per l’ipotesi di insolvenza (colpevole) del condannato non attinge di per sé la manifesta irragionevolezza dell’esercizio della discrezionalità legislativa, considerando che, anche nell’intenzione del legislatore, la semilibertà sostitutiva assume il ruolo di strumento di pressione sul condannato per il pagamento della multa o dell’ammenda, al fine di assicurare la piena effettività della sanzione inflitta. Né viene in rilievo un’ipotesi di sanzione per la “mera povertà”, che possa risultare violativa, all’un tempo, del primo e del secondo comma dell’art. 3 Cost., poiché nel caso dell’insolvenza – diversamente da quello di insolvibilità (incolpevole) – sussiste il presupposto della capacità economica. (Precedenti: S. 7/2024 - mass. 45941, 45943; S. 15/2020 - mass. 42460; S. 279/2019 - mass. 42714; S. 108/1987 - mass. 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173; S. 131/1979 – mass. 13298, 13299).