Tributi - Accertamento delle imposte sui redditi - Poteri degli uffici - Previsione che le notizie e i dati non addotti, gli atti, i documenti, i libri e i registri non esibiti o non trasmessi in risposta agli inviti dell'ufficio non possono essere considerati a favore del contribuente, ai fini dell'accertamento in sede amministrativa e contenziosa, tranne i casi in cui sia dipeso da causa non imputabile - Denunciata violazione dei vincoli comunitari e internazionali - Difetto di motivazione - Inammissibilità delle questioni. (Classif. 255002).
Sono dichiarate inammissibili, per insufficiente motivazione, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla CGT di primo grado di Roma, sez. 28, in riferimento agli artt. 10, primo comma, e 117, primo comma, Cost., in relazione agli artt. 47 e 48 CDFUE e agli artt. 8, 10 e 11 della Dichiarazione universale dei diritti umani, dell’art. 32, commi quarto e quinto, del d.P.R. n. 600 del 1973, nella parte in cui dispone la non utilizzabilità in giudizio degli elementi informativi che, in sede procedimentale, l’amministrazione finanziaria ha richiesto al contribuente e che questi non ha esibito o trasmesso. Da un lato, il rimettente non ha illustrato le ragioni che farebbero ricadere le disposizioni censurate nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione europea, condizione alla quale è subordinata la stessa applicabilità delle norme della Carta, inclusa la loro idoneità a costituire parametri interposti nel giudizio di legittimità costituzionale; dall’altro, la motivazione è insufficiente anche in riferimento agli altri parametri indicati. (Precedenti: S. 69/2025 - mass. 46910; S. 31/2025 - mass. 46639; S. 7/2025 - mass. 46662; S. 85/2024).