Edilizia e urbanistica - Pianificazione urbanistica (principio della) - Norme della Regione autonoma Sardegna - Previsione che il piano urbanistico comunale deve considerare anche le acque costiere immediatamente prospicenti la linea di battigia marina, alle quali, in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra - Ricorso del Governo - Lamentata violazione di parametro solo indicato nel ricorso e nelle conclusioni - Difetto di motivazione - Inammissibilità della questione. (Classif. 090011).
È dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale, promossa dal Governo in riferimento all’art. 117, secondo comma, lett. m), Cost., dell’art. 27, comma 1, lett. a), della legge reg. Sardegna n. 18 del 2025, la quale, nel modificare l’art. 19, comma 2, della legge reg. Sardegna n. 45 del 1989, prevede che il piano urbanistico comunale deve considerare anche «le acque costiere» di cui all’art. 54 cod. ambiente immediatamente prospicienti la linea di battigia marina e che alle stesse «acque costiere», in mancanza di specifica normativa, si estende la disciplina delle aree a terra. Il parametro indicato è solo menzionato nel titolo del motivo n. 12 del ricorso e nelle relative conclusioni, senza alcuna argomentazione a sostegno della censura, in contrasto con l’onere di esplicitare una motivazione chiara ed adeguata in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la sua violazione. (Precedenti: S. 196/2025 - mass. 47276; S. 126/2025 - mass. 46977; S. 106/2025 - mass. 46899; S. 68/2024 - mass. 46156; S. 76/2023 - mass. 45478; S. 59/2023 - mass. 45455).