Ambiente - Norme della Regione Puglia - Rifiuti - Attribuzione alla Regione, in sede di determinazione delle linee guida per la gestione integrata dei rifiuti, della competenza a regolamentare "gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani" - Esorbitanza dalle competenze regionali, con indebita interferenza nella competenza legislativa esclusiva statale, pur in assenza della relativa disciplina, in materia di "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 3, comma 1, lett. f), secondo periodo, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, il quale stabilisce che «in particolare, la Regione regolamenta gli ambiti di attività soggetti alla previa emanazione di disciplina statale nelle more della determinazione degli indirizzi nazionali, come nel caso dei criteri per l'assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani». La competenza in tema di tutela dell'ambiente, in cui rientra la disciplina dei rifiuti, appartiene in via esclusiva allo Stato, e non sono perciò ammesse iniziative delle Regioni di regolamentare nel proprio ambito territoriale la materia pur in assenza della relativa disciplina statale. Il legislatore regionale non poteva dunque disporre che l'esercizio delle funzioni pianificatorie della Regione potesse prescindere dalla previa adozione degli indirizzi di carattere generale che la legge statale ritiene invece essenziali.
In senso analogo, v. citate sentenze n. 127/2010 e n. 314/2009.