Sentenza 373/2010 (ECLI:IT:COST:2010:373)
Massima numero 35212
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore FINOCCHIARO
Udienza Pubblica del  15/12/2010;  Decisione del  15/12/2010
Deposito del 22/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:  35210  35211


Titolo
Ambiente - Norme della Regione Puglia - Piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti - Possibilità che le Autorità d'Ambito, in deroga all'unicità della gestione, possano prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di durata delle concessioni già affidate e comunque non oltre quindici anni - Contrasto con la normativa statale in materia di rifiuti, con invasione della competenza legislativa esclusiva statale nella materia "tutela dell'ambiente" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 6, comma 4, della legge della Regione Puglia 31 dicembre 2009, n. 36, il quale stabilisce con riguardo al piano regionale per la gestione integrata dei rifiuti, che, "in sede di prima applicazione delle nuove disposizioni, e tenuto conto delle concessioni di costruzione e gestione degli impianti già affidate dal Commissario delegato per l'emergenza ambientale - Presidente della Regione Puglia - sulla base della normativa antecedente l'entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006, le Autorità d'Ambito, in deroga alla unicità della gestione, possono prevedere affidamenti limitati al servizio di raccolta, trasporto e igiene urbana per una durata non superiore al restante periodo di validità della durata delle concessioni degli impianti affidate, e comunque per non oltre quindici anni. Alla scadenza di tale periodo di prima applicazione è poi effettuata la successiva gara assicurandosi la gestione unitaria del servizio integrato". La disposizione - nell'ammettere la deroga al principio della unicità della gestione integrata dei rifiuti - si pone in contrasto con l'art. 200, comma primo, lettera a), del d.lgs. n. 152 del 2006, secondo cui la gestione dei rifiuti urbani è organizzata, fra l'altro, sulla base del criterio del superamento della frammentazione delle gestioni attraverso un servizio di gestione integrata dei rifiuti; in tal modo, la disposizione, concernendo la disciplina dei rifiuti interviene nella materia della tutela dell'ambiente, invade un ambito di competenza riservato in via esclusiva al legislatore statale in materia di tutela dell'ambiente.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Puglia  31/12/2009  n. 36  art. 6  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  03/04/2006  n. 152  art. 200    co. 1  lett. a)