Estradizione - Mandato d'arresto europeo avente ad oggetto l'esecuzione di una pena - Facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero ivi residente, cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea - Mancata previsione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e di fondamentali diritti tutelati dal Trattato sull'Unione europea - Inapplicabilità della norma impugnata nel giudizio principale - Manifesta inammissibilità della questione.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 19, comma 1, lettera c), della legge 22 aprile 2005, n. 69 (Disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri), sollevata − in riferimento all'articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, approvata a Nizza il 7 dicembre 2000, ed all'art. 3 Cost. − nella parte in cui non attribuisce la facoltà di chiedere l'espiazione della pena in Italia allo straniero cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, che ivi sia residente, nel caso in cui il mandato d'arresto europeo abbia ad oggetto l'esecuzione di una pena. La norma censurata, infatti, concerne soltanto la persona «giudicanda», per la quale è in corso l'azione penale, sicché la questione ha ad oggetto una norma che non deve essere applicata nel giudizio principale, nel quale si tratta dell'esecuzione di una sentenza di condanna.