Ordinanza 376/2010 (ECLI:IT:COST:2010:376)
Massima numero 35215
Giudizio GIUDIZIO SULL'AMMISSIBILITÀ DI RICORSO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA POTERI DELLO STATO
Presidente DE SIERVO  - Redattore TESAURO
Udienza Pubblica del  15/12/2010;  Decisione del  15/12/2010
Deposito del 27/12/2010; Pubblicazione in G. U. 29/12/2010
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Segreto di Stato - Procedimento penale a carico di soggetti aventi, all'epoca dei fatti, le qualifiche, rispettivamente, di direttore e di collaboratore (poi dipendente) del SISMI - Note del Presidente del Consiglio dei ministri di conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal giudice dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Perugia - Asserita non spettanza al Presidente del Consiglio dei ministri del potere di opporre e confermare il segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità istituzionali del SISMI - Sussistenza dei requisiti soggettivo ed oggettivo per l'instaurazione del conflitto - Ammissibilità del ricorso - Comunicazione e notificazione conseguenti.

Testo
È ammissibile il conflitto di attribuzioni proposto, nel corso di un processo penale a carico di un ex direttore del SISMI, nonché di un ex collaboratore prima ed ex dipendente poi del medesimo SISMI, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Perugia nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione a due note con cui quest'ultimo aveva confermato il segreto di Stato opposto dai citati soggetti nel corso dell'espletamento dell'interrogatorio di cui all'articolo 415-bis, commi 3 e 5, del codice di procedura penale. Sussistono, infatti, i requisiti soggettivo e oggettivo per l'ammissibilità del ricorso. Quanto al profilo soggettivo, sia il giudice ricorrente, sia il Presidente del Consiglio dei ministri sono legittimati al ricorso e ad essere parte del conflitto, in quanto organi competenti a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartengono o che rappresentano: il giudice per le indagini preliminari, in funzione di giudice dell'udienza preliminare, è legittimato in concreto a sollevare conflitto, in quanto gli atti impugnati sono suscettibili di incidere direttamente sul contenuto dei provvedimenti giurisdizionali che è chiamato ad emettere; d'altro lato, il Presidente del Consiglio è l'organo competente a dichiarare definitivamente la volontà del potere cui appartiene in ordine alla tutela, apposizione, opposizione e conferma del segreto di Stato. Per quanto concerne il profilo oggettivo, il ricorrente denuncia la lesione di attribuzioni costituzionalmente garantite, nella misura in cui l'opposizione e la conferma del segreto di Stato in ordine a vicende ritenute estranee alle finalità a tutela delle quali può essere apposto paralizzerebbe l'atttivà giudiziaria, precludendo al giudice l'accertamento del fatto-reato.

Atti oggetto del giudizio

 03/12/2009  n.   art.   co. 

 22/12/2009  n.   art.   co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 101

Costituzione  art. 112

Altri parametri e norme interposte

legge  24/10/1977  n. 801  art.   

legge  03/08/2007  n. 124  art.   

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 3  

legge  11/03/1953  n. 87  art. 37    co. 4