Sentenza 1/2011 (ECLI:IT:COST:2011:1)
Massima numero 35216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del
16/12/2010; Decisione del
16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Massime associate alla pronuncia:
35217
Titolo
Previdenza - Pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Misura dell'indennità integrativa speciale mensile - Eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione - Reiezione.
Previdenza - Pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Misura dell'indennità integrativa speciale mensile - Eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione - Reiezione.
Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto l'accesso alla delibazione di merito dell'incidente di costituzionalità è consentito in ragione della chiara affermazione da parte dello stesso rimettente circa l'applicabilità della disciplina censurata alla fattispecie oggetto di cognizione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto l'accesso alla delibazione di merito dell'incidente di costituzionalità è consentito in ragione della chiara affermazione da parte dello stesso rimettente circa l'applicabilità della disciplina censurata alla fattispecie oggetto di cognizione.
Atti oggetto del giudizio
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 774
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 775
legge
27/12/2006
n. 296
art. 1
co. 776
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 111
Costituzione
art. 117
co. 1
Altri parametri e norme interposte
convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
n.
art. 6