Sentenza 1/2011 (ECLI:IT:COST:2011:1)
Massima numero 35216
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MADDALENA
Udienza Pubblica del  16/12/2010;  Decisione del  16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35217


Titolo
Previdenza - Pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Misura dell'indennità integrativa speciale mensile - Eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione - Reiezione.

Testo
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU. Va rigettata l'eccepita inammissibilità della questione per asserita contraddittorietà della motivazione, in quanto l'accesso alla delibazione di merito dell'incidente di costituzionalità è consentito in ragione della chiara affermazione da parte dello stesso rimettente circa l'applicabilità della disciplina censurata alla fattispecie oggetto di cognizione.

Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 774

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 775

legge  27/12/2006  n. 296  art. 1  co. 776

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 111

Costituzione  art. 117  co. 1

Altri parametri e norme interposte

convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)    n.   art. 6