Previdenza - Pensioni di reversibilità, sorte a decorrere dall'entrata in vigore della legge n. 335 del 1995, corrisposte dall'INPDAP a favore di coniuge superstite di titolare di pensione diretta - Indennità integrativa speciale mensile - Previsione dell'attribuzione nella stessa misura stabilita per il trattamento di reversibilità, anziché in misura piena, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta - Salvezza, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, dei soli trattamenti più favorevoli già definiti in sede contenziosa e non anche quelli in corso di definizione - Asserita violazione dei principi del giusto processo e dei vincoli derivanti dalla CEDU - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 774, 775 e 776, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sollevata in relazione agli artt. 111 e 117, primo comma, Cost. e dell'art. 6 della CEDU per asserita violazione dei principi del giusto processo e dei vincoli derivanti dalla CEDU, «nella parte in cui - interpretando l'art. 1, comma 41, della legge 8 agosto 1995, n. 335, nel senso che per le pensioni di reversibilità sorte decorrere dall'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, l'indennità integrativa speciale già in godimento da parte del dante causa è attribuita nella misura percentuale prevista per il trattamento di reversibilità, indipendentemente dalla data di decorrenza della pensione diretta, e abrogando il comma 5 dell'art. 15 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 - fanno salvi, con riassorbimento sui futuri miglioramenti, soltanto i trattamenti pensionistici più favorevoli già definiti, e non anche quelli in corso di definizione, in sede di contenzioso». Nella fattispecie vengono in evidenza rapporti di durata, sicché non può parlarsi di un legittimo affidamento nella loro immutabilità, mentre, d'altro canto, si deve tenere conto del fatto che le innovazioni che sono state apportate, e che non hanno trascurato del tutto i diritti acquisiti, hanno non irragionevolmente mirato alla armonizzazione e perequazione di tutti i trattamenti pensionistici, pubblici e privati. L'intervento legislativo ha, poi, salvaguardato i trattamenti di miglior favore già definiti in sede di contenzioso, «con ciò garantendo non solo la sfera del giudicato, ma anche il legittimo affidamento che su tali trattamenti poteva dirsi ingenerato». Infine, in modo particolare e "determinante" - come posto in risalto anche nella sent. n. 311 del 2009 - il "processo equo" e con esso il "giusto processo", ha trovato concretezza ed effettività anche tramite l'incidente di costituzionalità in una duplice occasione «conclusosi con una dichiarazione di infondatezza della questione, rispetto a parametri costituzionali coerenti con la norma convenzionale, pienamente compatibile, così interpretata, con il quadro costituzionale italiano».
Sulla qualificazione delle norme della CEDU, nel significato loro attribuito dalla Corte europea dei diritti dell'uomo (art. 32, paragrafo 1, della Convenzione), quali «norme interposte», integrando, il parametro costituzionale espresso dall'art. 117, primo comma, Cost., v. citate sentenze n. 348 e n. 349 del 2007, n. 311 e n. 317 del 2009, n. 93 del 2010.
Sul compito del giudice nazionale comune, ove emerga un eventuale contrasto tra una norma interna e una norma della CEDU, di verificare la possibilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica, v. citate sentenze n. 93/2010 e n. 239/2009, e, in caso negativo, di investire la Corte costituzionale del dubbio di legittimità in riferimento all'art. 117, v. citate sentenze n. 239/2009 e n. 196/2010.
Sulla dedotta violazione degli obblighi internazionali derivanti dall'art. 6 della CEDU, come interpretato dalla Corte di Strasburgo, v. citata sentenza n. 311/2009.
In tema di pensioni di reversibilità, v. citate sentenze n. 228/2010, n. 74/2008.
In tema di affidamento nella sicurezza giuridica, v. citate sentenze n. 282/2005 e n. 6/1994.