Giudizio costituzionale in via incidentale - Rilevanza della questione - Presupposti - Necessità che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull'esercizio della funzione giurisdizionale - Esclusione della sua identificazione con l'utilità concreta per le parti di detto giudizio - Valutazione che spetta al giudice a quo, salvo il controllo "esterno" della Corte costituzionale. (Classif. 112005).
Ai fini dell’ammissibilità delle questioni è sufficiente che la norma censurata sia applicabile nel giudizio a quo e che la pronuncia di accoglimento possa influire sull’esercizio della funzione giurisdizionale, quantomeno sotto il profilo del percorso argomentativo che sostiene la decisione del processo principale; il presupposto della rilevanza non si identifica, invece, nell’utilità concreta di cui le parti in causa potrebbero beneficiare. Il giudizio sulla rilevanza è riservato al rimettente e rispetto a esso la Corte costituzionale effettua un controllo meramente “esterno”, limitato ad accertare l’esistenza di una motivazione non implausibile, non palesemente erronea o contraddittoria, senza spingersi fino a un esame autonomo degli elementi che hanno portato il giudice a quo a determinate conclusioni, potendo interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appaia assolutamente priva di fondamento. (Precedenti: S. 193/22; S. 192/2022; S. 183/22; S. 88/2022 – mass. 44802 e 44803; S. 249/2021 – mass. 44409; S. 247/2021 – mass. 44378; S. 183/2021 – mass. 44160; S. 172/2021 – mass-44072; S. 215/2021; S. 154/2021; S. 59/2021 – mass. 43751; S. 32/2021 – mass. 43580; S. 218/2020 – mass. 43002; O. 194/2022 – mass. 44996).