Ordinanza 4/2011 (ECLI:IT:COST:2011:4)
Massima numero 35221
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  16/12/2010;  Decisione del  16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35220


Titolo
Matrimonio - Possibilità tra persone dello stesso sesso - Mancata previsione - Ritenuta irragionevole discriminazione tra cittadini in base all'orientamento sessuale nonché ingiustificata disparità di trattamento rispetto alle persone transessuali - Lamentato contrasto con la tutela della famiglia come società naturale - Questione analoga ad altra già dichiarata non fondata e poi manifestamente infondata - Manifesta infondatezza.

Testo

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 93, 96, 98, 107, 108, 143, 143-bis, 156-bis e 231 del codice civile, nella parte in cui non consentono che le persone dello stesso sesso possano contrarre matrimonio, per contrasto con gli artt. 3 e 29, primo comma, Cost. Infatti, con la sentenza n. 138 del 2010, la medesima questione è stata dichiarata non fondata, sia perché l'art. 29 Cost. si riferisce alla nozione di matrimonio definita dal codice civile come unione tra persone di sesso diverso, e questo significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica sia perché (in ordine all'art. 3 Cost.) le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio. Gli argomenti addotti nella detta pronuncia sono stati ribaditi nella successiva ordinanza n. 276 del 2010, di manifesta infondatezza. Identiche considerazioni valgono anche con riguardo all'art. 231 cod. civ., censurato dall'attuale rimettente insieme con le altre norme.

Per l'infondatezza e la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 29, primo comma, Cost., delle norme censurate dall'odierno rimettente, v. citate sentenza n. 138/2010 e ordinanza n. 276/2010.

Sulla manifesta infondatezza di questioni già dichiarate non fondate, in caso di mancata prospettazione di nuovi argomenti di censura v., citate, ex plurimis, ordinanze n. 42, n. 34 e n. 16 del 2009.



Atti oggetto del giudizio

codice civile    n.   art. 93  co. 

codice civile    n.   art. 96  co. 

codice civile    n.   art. 98  co. 

codice civile    n.   art. 107  co. 

codice civile    n.   art. 108  co. 

codice civile    n.   art. 143  co. 

codice civile    n.   art. 143  co. 

codice civile    n.   art. 156  co. 

codice civile    n.   art. 231  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 29  co. 1

Altri parametri e norme interposte