Esecuzione penale - Sospensione della esecuzione delle pene detentive infratriennali - Preclusione nei confronti soggetti condannati per delitti aggravati dalla circostanza di cui all'art. 61, primo comma, n. 11- bis, cod. pen. - Ritenuta violazione del principio di ragionevolezza e del principio della finalità rieducativa della pena - Sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma censurata - Questione divenuta priva di oggetto - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 656, c. 9°, lett. a), cod. proc. pen. come modificato dall'art. 2, c. 1°, lett. m), del decreto legge 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 2008, n. 12, nella parte in cui preclude la sospensione dell'esecuzione delle pene detentive infratriennali nei confronti di soggetti condannati per delitti aggravati dalla circostanza prevista dall'art. 61, primo comma, numero 11-bis cod. pen., sollevata in riferimento agli artt. 3 e 27 Cost. Infatti, con la sentenza n. 249 del 2010, successiva all'ordinanza di rimessione, la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 61, primo comma, numero 11-bis, cod. pen., e, in via consequenziale, dell'art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen., limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11-bis), del medesimo codice». Conseguentemente, l'odierna questione di legittimità costituzionale è divenuta priva di oggetto.
Per l'illegittimità costituzionale in via consequenziale della norma censurata, vedi, citata, sentenza n. 249 del 2010.
Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata, vedi, citata, ex plurimis, ordinanza n. 78/2010.