Sentenza 7/2011 (ECLI:IT:COST:2011:7)
Massima numero 35224
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  16/12/2010;  Decisione del  16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35225  35226  35227  35228  35229  35230  35231


Titolo
Appalti pubblici - Norme della Regione Liguria - Finanza di progetto - Concorso di capitali privati alla realizzazione di opere pubbliche di interesse regionale - Facoltà per l'amministrazione di individuare, mediante procedura di evidenza pubblica, i soggetti che intendano concorrere a ruolo di promotore, prima della valutazione di pubblica utilità dell'opera da effettuarsi in sede di programmazione triennale di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici - Disciplina difforme da quella del codice dei contratti, espressione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza - Illegittimità costituzionale.

Testo

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 6, della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 (che introduce l'art. 27-bis nella legge della Regione Liguria 11 marzo 2008, n. 5), il quale autorizza i soggetti privati che intendano promuovere interventi non previsti dagli strumenti di programmazione triennale (di cui all'art. 128 del codice dei contratti pubblici) adottati dalla regione a presentare studi di prefattibilità, dando facoltà all'amministrazione che ritenga di pubblico interesse i predetti interventi di ricercare mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti che intendano concorrere al ruolo promotore, modificando di conseguenza gli atti di programmazione. Infatti, la disciplina denunciata è difforme da quella dettata dall'art. 153, comma 19, del d.lgs, n. 163 del 2006, in quanto consente la presentazione di uno studio di fattibilità non compreso nella programmazione triennale attribuendo al proponente un indiscutibile vantaggio nella successiva gara per l'affidamento dell'opera stessa, dal momento che egli è il primo ad aver approfondito gli aspetti tecnici, amministrativi e finanziari del problema; ed anzi, proprio per effetto della mancata previsione della pubblica utilità dell'opera, può dirsi che egli acquisisce un vantaggio maggiore rispetto agli eventuali concorrenti. Pertanto, si deve ritenere che la norma regionale nel prevedere la presentazione dello studio di fattibilità, che attiene alla fase dell'evidenza pubblica, in modo difforme rispetto all'art. 153, comma 19, incide illegittimamente sulla materia, di competenza esclusiva statale, della tutela della concorrenza.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/12/2009  n. 63  art. 1  co. 6

legge della Regione Liguria  11/03/2008  n. 5  art. 27  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  12/04/2006  n. 163  art. 153