Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Rapporto di impiego privatizzato - Attribuzione di un compenso per l'esercizio di compiti che comportano specifiche responsabilità nell'ambito delle risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività, previste dal contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto Regioni-Enti Locali - Violazione della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva - Illegittimità costituzionale.
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63. La norma censurata, pur limitandosi a recepire il contenuto del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del comparto delle Regioni e delle autonomie locali del 1999 e a ricalcarne pedissequamente la previsione, è lesiva della competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile e della cd. riserva di contrattazione collettiva, in quanto essa, attraverso il richiamo ad una norma contrattuale, pur adottata nella sede competente, fissa in maniera definitiva una fonte necessariamente fluida e mutevole, qual è la contrattazione collettiva, determinando, per la sola Regione Liguria, l'ultrattività di tale regime; che, peraltro, è stato sopravanzato, a livello nazionale, da una nuova disciplina contrattuale più rigorosa.