Sentenza 7/2011 (ECLI:IT:COST:2011:7)
Massima numero 35226
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  16/12/2010;  Decisione del  16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35224  35225  35227  35228  35229  35230  35231


Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Trasferta - Tempo occorrente per il viaggio - Computo ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario - Violazione della riserva di contrattazione collettiva, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile - Illegittimità costituzionale.

Testo
Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63 il quale detta disposizioni in materia di trasferte, stabilendo che per il personale in trasferta il tempo occorrente per il viaggio è utile ai fini del completamento dell'orario di lavoro e per il calcolo del lavoro straordinario per il personale cui può essere corrisposto il relativo compenso in quanto tale norma incide su aspetti privatistici del contratto con la Regione, con lesione della competenza legislativa statale esclusiva in materia di ordinamento civile.

In senso analogo, v. citate sentenze n. 189/2007, n. 308/2006 e n. 507/2000.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Liguria  28/12/2009  n. 63  art. 7  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  30/03/2001  n. 165  art.   Titolo III