Sentenza 7/2011 (ECLI:IT:COST:2011:7)
Massima numero 35228
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
16/12/2010; Decisione del
16/12/2010
Deposito del 05/01/2011; Pubblicazione in G. U. 12/01/2011
Titolo
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione del personale precario della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili - Mancata indicazione di tale doglianza nella deliberazione del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.
Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione del personale precario della Regione - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile e di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili - Mancata indicazione di tale doglianza nella deliberazione del Consiglio dei ministri - Inammissibilità della questione.
Testo
Va dichiarata l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, sollevata in relazione all'art. 117, commi secondo, lett. l) ed m), Cost., dal momento che nella deliberazione di impugnazione del Consiglio dei ministri non è fatto alcun cenno ai predetti parametri.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Liguria
28/12/2009
n. 63
art. 5
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte