Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Stabilizzazione del personale precario della Regione - Copertura di posti vacanti nella dotazione in organico attraverso concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di specifici requisiti, con deroga alla disciplina statale - Introduzione di disciplina difforme da quella statale - Violazione del principio dell'accesso agli uffici pubblici mediante pubblico concorso - Illegittimità costituzionale - Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo l'art. 5 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale per la stabilizzazione del personale precario della Regione prevede la copertura di posti vacanti nella dotazione in organico attraverso concorsi pubblici riservati per titoli ed esami per soggetti che siano in possesso di specifici requisiti, con deroga alla disciplina statale. Considerato infatti che, nell'ipotesi in esame, è riscontrabile una riserva integrale di posti al personale interno, deve ritenersi violata quella natura "aperta" della procedura, che costituisce elemento essenziale del concorso pubblico per l'accesso ai pubblici uffici; principio, peraltro, consacrato non soltanto nell'art. 97 Cost., indicato dal ricorrente, ma anche nell'art. 51 Cost. L'accoglimento della questione, con riferimento ai predetti parametri, determina l'assorbimento delle altre censure attinenti all'art. 5 della legge regionale ligure n. 63 del 2009.
In senso analogo, v. citata sentenza n. 100/2010.