Impiego pubblico - Norme della Regione Liguria - Progressioni economiche e di carriera - Procedure selettive per la progressione verticale per i dipendenti regionali nel sistema di classificazione - Introduzione di disciplina difforme da quella statale - Contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso - Illegittimità costituzionale- Assorbimento delle ulteriori censure.
È costituzionalmente illegittimo, in relazione all'art. 97 Cost. (con assorbimento delle ulteriori censure), l'art. 6 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 63, il quale, in tema di procedure selettive per la progressione verticale nel sistema di classificazione, dispone che le procedure già bandite entro il 31 gennaio 2010 sono portate a conclusione, i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per tutto il periodo di validità delle stesse previsto dalla legge regionale 30 novembre 2001, n. 40 e, cioè, per tre anni. La norma regionale censurata, prevedendo una modalità di progressione verticale nel sistema di classificazione, basata sui risultati di un concorso già espletato e non già sull'indizione di nuovi concorsi ad hoc, nella quale i candidati vincitori sono riclassificati e le relative graduatorie sono utilizzabili per i successivi tre anni, si pone in contrasto con il principio di accesso ai pubblici uffici mediante concorso, che deve ritenersi operante anche per le progressioni di carriera.
Sul reinquadramento nella qualifica superiore di categorie di personale senza una specifica verifica attitudinale in relazione alla qualifica e alle funzioni da conferire, v. citate sentenze n. 159/2005, n. 274/2003, n. 218/2002 e n. 1/1999 e n. 478/1995.