Impiego pubblico - Amministrazione pubblica - Norme della Regione Liguria - Modifiche alla Legge della Regione Liguria 19 dicembre 1990, n. 38 - Reclutamento del personale dei Gruppi consiliari - Possibilità di stipulare contratti a termine e rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, in contrasto con le disposizioni e i requisiti fissati dalla normativa statale - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile, violazione dei principi sull'accesso ai pubblici uffici, di eguaglianza, di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione - Riconducibilità della disposizione denunciata alla competenza legislativa residuale delle Regioni dell'organizzazione degli uffici regionali, comunque nel rispetto dei criteri posti dalla legislazione statale - Non fondatezza delle questioni.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 28 della legge della Regione Liguria 28 dicembre 2009, n. 632, il cui comma 10 sostituisce l'art. 5-bis della legge regionale 19 dicembre 1990, n. 38, e dunque, lo stesso art. 5-bis, nel testo così innovato, disponendo che per le esigenze degli uffici di segreteria politica della Giunta regionale e del presidente della stessa possono essere stipulati contratti a termine e instaurati rapporti di collaborazione, consulenza o di cui all'art. 409, n. 3, del codice di procedura civile, anche in deroga agli artt. 7 e 36 del decreto legislativo n. 165 del 2008, e allo stesso art. 26, commi 1 e 2, della legge regionale n. 5. Le norme regionali dirette a disciplinare la possibilità di ricorrere a contratti a tempo determinato per far fronte alle esigenze lavorative della Regione devono ritenersi inquadrabili nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, attribuita dall'art. 117, quarto comma, Cost., alla competenza legislativa residuale delle Regioni stesse. Orbene, per gli incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, le Regioni possono derogare ai criteri statali di cui al d.lgs. n. 165 del 2001, prevedendo, in alternativa, altri criteri di valutazione ugualmente idonei a garantire la competenza e la professionalità dei soggetti di cui si avvale e sempre che non ne sia prevista la successiva stabilizzazione. La disposizione censurata può ritenersi rispettosa di tali principi, perché essa, nella prospettiva di garantire il necessario grado di fiduciarietà del personale di diretta collaborazione, prevede, in caso di assunzione di personale in deroga ai principi dettati dalla citata legislazione statale, alcuni criteri selettivi che, valorizzando il possesso di esperienze professionali specifiche (dalla particolare competenza derivante da pregresse esperienze istituzionali e politiche, alla professionalità maturata in incarichi di responsabilità o consulenza, di durata triennale, in uffici pubblici o, per le segreterie particolari, alla circostanza che gli aspiranti collaboratori abbiano avuto pregresse esperienze triennali dello stesso tipo) devono ritenersi idonei a compensare adeguatamente - in vista dello specifico impegno richiesto - la deroga a quelli, più rigorosi, dettati dal d.lgs. n. 165 del 2001.
Sulla competenza residuale regionale nella materia dell'organizzazione degli uffici regionali, v. citata sentenza n. 235/2010.
In tema di incarichi di collaborazione con organi elettivi e politici, richiedenti un particolare rapporto di fiducia con il personale scelto, v. citate sentenze n. 293 e n. 252/2009, n. 27/2008.