Sentenza 8/2011 (ECLI:IT:COST:2011:8)
Massima numero 35233
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  10/01/2011;  Decisione del  10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35232  35234  35235  35236  35237  35238


Titolo
Sanità pubblica - Norme della Regione Emilia-Romagna - Modifica dell'art. 36 della legge regionale n. 20 del 2006 - Aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale - Attribuzione alla Regione del potere di prevedere, ad opera della Commissione regionale del farmaco, l'introduzione di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), quando tale estensione consenta una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN - Violazione della legislazione statale espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute" - Illegittimità costituzionale.

Testo

È costituzionalmente illegittimo l'art. 35 della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, che introduce il comma 3-bis dell'art. 36 della legge della Regione Emilia-Romagna 29 dicembre 2006, n. 20, il quale attribuisce alla Regione il potere di prevedere, in fase di aggiornamento del Prontuario terapeutico regionale e avvalendosi della Commissione regionale del farmaco, «l'uso di farmaci anche al di fuori delle indicazioni registrate nell'autorizzazione all'immissione in commercio, quando tale estensione consenta, a parità di efficacia e di sicurezza rispetto a farmaci già autorizzati, una significativa riduzione della spesa farmaceutica a carico del Servizio sanitario nazionale e tuteli la libertà di scelta terapeutica da parte dei professionisti del SSN». E' infatti evidente il contrasto tra la norma regionale e le disposizioni statali espressione di principi fondamentali della materia "tutela della salute", in quanto la norma impugnata individua condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal legislatore per l'uso dei farmaci al di fuori delle indicazioni registrate nell'AIC, in particolare, laddove le disposizioni statali circoscrivono il ricorso ai farmaci cd. off label a condizioni eccezionali e ad ipotesi specificamente individuate, mentre la norma regionale introduce una disciplina generalizzata in ordine all'indicato utilizzo dei farmaci, rimettendo i criteri direttivi alla Commissione regionale del farmaco, così eludendo il ruolo che la legislazione statale attribuisce all'Agenzia Italiana del Farmaco nella materia considerata.

In tema v. citate sentenze nn. 282/2002 e 185/1998.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  22/12/2009  n. 24  art. 35  co. 

legge della Regione Emilia Romagna  29/12/2006  n. 20  art. 36  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 3

Altri parametri e norme interposte

decreto legge  21/10/1996  n. 536  art. 1    co. 4  

legge  23/12/1996  n. 648  art.   

decreto legge  17/02/1998  n. 23  art. 3    co. 2  

decreto legge  17/02/1998  n. 23  art. 3    co. 4  

legge  08/04/1998  n. 94  art.   

decreto legislativo  24/04/2006  n. 219  art. 6    co. 1  

legge  24/12/2006  n. 244  art. 2    co. 348  

legge  24/12/2006  n. 244  art. 2    co. 349