Eguaglianza - Straniero - Norme della Regione Emilia-Romagna - Parità di accesso ai servizi - Riconoscimento a tutti i cittadini degli Stati appartenenti alla Unione europea del diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati - Ricorso del Governo - Lamentata introduzione, per quanto riguarda la fruizione dei servizi privati, di una disciplina incidente sull'autonomia negoziale dei privati, con violazione della competenza legislativa esclusiva in materia di ordinamento civile - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 1, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato, in relazione all'art.117, comma secondo, lett. l), Cost., nella parte in cui riconosce a tutti i cittadini di Stati appartenenti alla Unione europea il diritto di accedere alla fruizione dei servizi pubblici e privati in condizioni di parità di trattamento e senza discriminazione, diretta o indiretta, di razza, sesso, orientamento sessuale, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali e prevede che l'accesso ai servizi avviene a parità di condizioni rispetto ai cittadini italiani e con la corresponsione degli eventuali contributi da questi dovuti. La disposizione si limita, infatti, a richiamare l'obbligo del necessario rispetto del principio di eguaglianza e di non discriminazione tratti dalla Costituzione e dai Trattati europei, senza ledere alcuna competenza riservata allo Stato.