Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Nozioni di discriminazione diretta ed indiretta in relazione alla razza e all'origine etnica, all'occupazione e alle condizioni di lavoro nonchè alle pari opportunità - Recepimento delle nozioni medesime dalla normativa comunitaria - Ricorso del Governo - Denunciata lesione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Ritenuta esorbitanza della Regione dal potere di dare attuazione alle direttive comunitarie - Esclusione - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 2, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato in relazione agli artt. 3 e 117, commi secondo, lett. l), e quinto, Cost., nella parte in cui prevede che la Regione «assume» la nozione di discriminazione diretta ed indiretta contenuta nelle direttive 2000/43/CE (relativa al principio della parità di trattamento fra persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica) e 2000/78/CE del Consiglio dell'Unione europea (che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro), e nella direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (relativa all'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e di impiego). Infatti, con tale disposizione il legislatore regionale non ha provveduto ad attuare atti comunitari, ma si è limitato, evidentemente con riferimento all'esercizio delle molteplici competenze di cui è titolare, a servirsi delle "nozioni" desumibili dal diritto comunitario ai fini dell'autonomo svolgimento delle attribuzioni regionali.