Sentenza 8/2011 (ECLI:IT:COST:2011:8)
Massima numero 35236
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  10/01/2011;  Decisione del  10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35232  35233  35234  35235  35237  35238


Titolo
Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - Eccepita inammissibilità della questione per insufficiente individuazione dell'oggetto della doglianza - Reiezione.

Testo

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, va disattesa l'eccezione di inammissibilità della questione medesima per genericità della motivazione, posto che le argomentazioni sviluppate dal ricorrente sono sufficienti per l'individuazione dell'oggetto della doglianza.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  22/12/2009  n. 24  art. 48  co. 3

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte

decreto del Presidente della Repubblica  30/05/1989  n. 223  art. 4