Famiglia - Norme della Regione Emilia-Romagna - Estensione dei diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, anche a forme di convivenza diverse dalla famiglia, attraverso l'invocazione dell'art. 4 del d.P.R. n. 223 del 1989 - Ricorso del Governo - Lamentata indebita sovrapposizione dei concetti di famiglia anagrafica e di famiglia nucleare, con violazione della competenza legislativa esclusiva statale nelle materie della cittadinanza, stato civile e anagrafi nonché dell'ordinamento civile - Erroneo presupposto interpretativo - Non fondatezza della questione.
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, censurato nella parte in cui prevede che «i diritti generati dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi, si applicano» anche «alle forme di convivenza» di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere i) e l), della Costituzione, poiché il richiamo operato dal legislatore regionale alle «forme di convivenza», di cui al citato d.P.R. che, nel definire la «famiglia anagrafica», ricomprenderebbe «l'insieme delle persone legate da vincoli affettivi», eccederebbe le competenze regionali ed invaderebbe la competenza esclusiva dello Stato nelle materie di «cittadinanza, stato civile e anagrafi» e dell'«ordinamento civile». La censura si fonda sull'erroneo presupposto interpretativo, secondo cui il legislatore regionale ha inteso disciplinare tali forme di convivenza; viceversa, la norma impugnata si limita ad indicare l'ambito soggettivo di applicazione dei diritti previsti dalla legislazione regionale nell'accesso ai servizi, alle azioni e agli interventi senza introdurre alcuna disciplina sostanziale delle forme di convivenza, risultando così inidonea ad invadere àmbiti costituzionalmente riservati allo Stato.