Sentenza 8/2011 (ECLI:IT:COST:2011:8)
Massima numero 35238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del  10/01/2011;  Decisione del  10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35232  35233  35234  35235  35236  35237


Titolo
Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato nella parte in cui prevede che la Regione promuove «azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie», per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto la censura è formulata in modo generico, senza una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.



Atti oggetto del giudizio

legge della Regione Emilia Romagna  22/12/2009  n. 24  art. 48  co. 4

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 117  co. 2

Altri parametri e norme interposte