Sentenza 8/2011 (ECLI:IT:COST:2011:8)
Massima numero 35238
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO - Redattore SAULLE
Udienza Pubblica del
10/01/2011; Decisione del
10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Titolo
Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Eguaglianza - Norme della Regione Emilia-Romagna - Previsione di azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie - Ricorso del Governo - Denunciata violazione della competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordinamento civile - Formulazione generica della censura - Inammissibilità della questione.
Testo
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 4, della legge della Regione Emilia-Romagna 22 dicembre 2009, n. 24, impugnato nella parte in cui prevede che la Regione promuove «azioni positive per il superamento di eventuali condizioni di svantaggio derivanti da pratiche discriminatorie», per asserita violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, in quanto la censura è formulata in modo generico, senza una sufficiente ed autonoma motivazione in ordine alla dedotta lesione del parametro costituzionale invocato.
Atti oggetto del giudizio
legge della Regione Emilia Romagna
22/12/2009
n. 24
art. 48
co. 4
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 117
co. 2
Altri parametri e norme interposte