Ordinanza 9/2011 (ECLI:IT:COST:2011:9)
Massima numero 35239
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del
10/01/2011; Decisione del
10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:
Titolo
Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'esonero per i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, salve le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Previdenza e assistenza - Contributi di malattia dovuti dal datore di lavoro all'INPS - Previsione, con norma di interpretazione autentica, dell'esonero per i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo il trattamento economico di malattia, salve le contribuzioni comunque versate per i periodi anteriori alla data del 1° gennaio 2009 - Denunciata violazione del principio di uguaglianza e del diritto di azione - Insufficiente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità delle questioni.
Testo
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposizione contenente l'interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale norma stabilisce che - mentre i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo - tali contribuzioni «comunque versate» per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia; il giudice a quo, infatti, non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza di tale questione, poiché nel giudizio in corso non si fa questione dell'applicazione o dell'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943 e la società datrice di lavoro non fonda su detta norma la domanda di restituzione dei contributi di malattia versati.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, disposizione contenente l'interpretazione autentica dell'art. 6, secondo comma, della legge 11 gennaio 1943, n. 138, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 24, primo comma, della Costituzione, nella parte in cui tale norma stabilisce che - mentre i datori di lavoro che hanno corrisposto per legge o per contratto collettivo, anche di diritto comune, il trattamento economico di malattia, con conseguente esonero dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dall'erogazione della predetta indennità, non sono tenuti al versamento della relativa contribuzione all'Istituto medesimo - tali contribuzioni «comunque versate» per i periodi anteriori al 1° gennaio 2009 restano acquisite alla gestione e conservano la loro efficacia; il giudice a quo, infatti, non ha motivato adeguatamente sulla rilevanza di tale questione, poiché nel giudizio in corso non si fa questione dell'applicazione o dell'interpretazione dell'art. 6 della legge n. 138 del 1943 e la società datrice di lavoro non fonda su detta norma la domanda di restituzione dei contributi di malattia versati.
Atti oggetto del giudizio
decreto-legge
25/06/2008
n. 112
art. 20
co. 1
legge
06/08/2008
n. 133
art.
co.
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 24
co. 1
Altri parametri e norme interposte