Sentenza 164/2023 (ECLI:IT:COST:2023:164)
Massima numero 45762
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente SCIARRA  - Redattore PATRONI GRIFFI
Udienza Pubblica del  06/06/2023;  Decisione del  06/06/2023
Deposito del 27/07/2023; Pubblicazione in G. U. 02/08/2023
Massime associate alla pronuncia:  45758  45759  45760  45761  45763


Titolo
Giudizio costituzionale - Oggetto - Disposizione già rimessa da altro giudice alla Corte costituzionale - Applicazione in un diverso giudizio - Dovere del secondo giudice, se condivide la valutazione di non manifesta infondatezza della questione già effettuato dal primo rimettente, di sollevare a sua volta la questione - Ratio - Garanzia, per le parti di tale processo, di partecipare al giudizio costituzionale - Atti introduttivi successivi alla precedente rimessione - Motivazione - Sufficienza di un sunto degli accadimenti processuali, a tutela del controllo esterno sulla rilevanza. (Classif. 111006).

Testo

Quando il giudice [nel caso di specie: tributario] si trovi a dover fare applicazione di una norma già sospettata di illegittimità costituzionale, e condivida la valutazione di non manifesta infondatezza della questione, sarà tenuto a sua volta a sollevare la questione davanti la Corte costituzionale, anche per garantire alle parti del processo dinanzi a sé la partecipazione al giudizio costituzionale. (Precedente: S. 218/2021).

Nel caso di ordinanze successive a una previa rimessione della questione, la motivazione degli atti introduttivi risulta idonea se – pur ripetendo pedissequamente la motivazione in diritto della prima ordinanza – vi antepone un sunto sufficiente degli accadimenti processuali, idoneo a consentire alla Corte costituzionale il controllo esterno sulla rilevanza.



Atti oggetto del giudizio

Parametri costituzionali

Altri parametri e norme interposte