Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti - Eccezione di inammissibilità della questione avente ad oggetto un atto privo del valore di legge - Reiezione.
In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998 - norme che confermano, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile - sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., va respinta l'eccezione di inammissibilità prospettata in relazione alla natura regolamentare del citato art. 1 del d.m. 30 marzo 1998, in quanto tale disposizione è strettamente collegata alla disciplina dettata dalla norma primaria, così da autorizzare senz'altro il sindacato della Corte sul provvedimento, di fonte legale, di moratoria dei pensionamenti anticipati.
Sull'inammissibilità del sindacato di legittimità costituzionale, in via incidentale, di norme regolamentari, v. le ordinanze n. 389 del 2004 e n. 37 del 2007.