Ordinanza 10/2011 (ECLI:IT:COST:2011:10)
Massima numero 35242
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore MAZZELLA
Udienza Pubblica del  10/01/2011;  Decisione del  10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35240  35241


Titolo
Previdenza - Dipendenti pubblici - Sospensione, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 alla data di entrata in vigore della legge n. 449 del 1997 (1° gennaio 1998), delle previgenti norme di legge, di regolamento o di accordo collettivo attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile o all'età prevista per la cessazione dal servizio dai singoli ordinamenti - Differimento del trattamento pensionistico di anzianità del personale cessato dal servizio dopo il 3 novembre 1997 ed entro il 31 dicembre 1997 e previsione del termine del 1° aprile 1998 per l'accesso di tale personale al pensionamento di anzianità - Denunciata violazione del principio della retribuzione proporzionata ed adeguata e della garanzia previdenziale - Esclusione - Manifesta infondatezza della questione.

Testo

E' manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 36 e 38 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 59, comma 54, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), e dell'art. 1 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 30 marzo 1998, norme che confermano, relativamente al periodo dal 3 novembre 1997 sino alla data di entrata in vigore della medesima legge (1° gennaio 1998), la sospensione delle previgenti norme attributive del diritto, con decorrenza nel periodo suindicato, a trattamenti pensionistici di anzianità anticipati rispetto all'età pensionabile. Mentre, da un lato, va ribadita la legittimità costituzionale di interventi di "blocco" dell'accesso a trattamenti pensionistici di anzianità, finalizzati alla radicale riconsiderazione dei medesimi al fine di stabilizzare la spesa previdenziale entro determinati livelli del rapporto con il prodotto interno lordo, e va pure confermato che l'art. 38 Cost. non è invocabile in riferimento ai trattamenti pensionistici anticipati, dall'altro occorre escludere la lesione dell'art. 36 Cost., poiché la disposizione censurata prevede che i pubblici dipendenti interessati dalla sospensione temporanea dell'accesso al pensionamento di anzianità anticipato possano revocare le dimissioni già previamente accettate dall'amministrazione e, ove collocati a riposo, possano persino essere riammessi in servizio a domanda.

Sulla legittimità di interventi di blocco dei trattamenti pensionistici di anzianità, v., tra le altre, le sentenze n. 417 del 1996 e n. 245 del 1997, nonché le ordinanze n. 18 e n. 319 del 2001.

Sull'estraneità delle pensioni di anzianità rispetto alla garanzia dell'art. 38 Cost., v. la sentenza n. 416 del 1999, la sentenza n. 338 del 2005 e le ordinanze n. 70 del 2002 e n. 278 del 2003.

In ordine all'esclusione della violazione dell'art. 36 Cost. in conseguenza della possibilità per il lavoratore di ritirare la domanda di pensionamento e di essere, ove già pensionato, riammesso in servizio, v. sentenza n. 324 del 1999.



Atti oggetto del giudizio

legge  27/12/1997  n. 449  art. 59  co. 54

decreto interministeriale  30/03/1998  n.   art. 1  co. 

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 36

Costituzione  art. 38

Altri parametri e norme interposte