Regioni - Variazioni territoriali - Distacco del Comune di Colle Santa Lucia dalla Regione Veneto e aggregazione alla Regione Trentino Alto Adige - Mancata presentazione al Parlamento, da parte del Ministro per l'interno, a seguito del risultato del referendum che approva la proposta, del disegno di legge di variazione territoriale regionale - Presentazione di proposte di legge costituzionale d'iniziativa dei parlamentari Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e Gianvittore Vaccari - Conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Comune di Colle Santa Lucia, nella persona del Sindaco 'pro tempore', nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei suddetti parlamentari - Denunciata menomazione del diritto di iniziativa alla variazione territoriale regionale e del diritto di autodeterminazione della comunità locale del comune ricorrente, nonché violazione, nella forma dell'aggravamento della procedura legislativa, dell'obbligo di cui all'art. 45, quarto comma, della legge n. 352 del 1970 - Delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso - Mancanza dei requisiti, soggettivo ed oggettivo, necessari per l'instaurazione di un conflitto - Inammissibilità del ricorso.
In relazione alla fase del giudizio di delibazione, senza contraddittorio, dell'ammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione, va dichiarata l'inammissibilità del ricorso per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato proposto dal Comune di Colle Santa Lucia nei confronti del Consiglio dei ministri, della Camera dei deputati, del Senato della Repubblica, dei Presidenti di entrambe le Camere, nonché dei deputati Karl Zeller, Gianclaudio Bressa e del senatore Gianvittore Vaccari. Infatti, sotto il profilo soggettivo, il conflitto è palesemente inammissibile in quanto deve escludersi che un ente locale possa essere riconosciuto quale «potere dello Stato»; né può ritenersi che tale figura, pur essendo esterna all'organizzazione dello Stato, eserciti un potere che rientri nello «svolgimento di più ampie funzioni, i cui atti finali siano imputati allo Stato-autorità». Difetta altresì il requisito oggettivo del conflitto, dal momento che il ricorrente lamenta la lesione delle proprie prerogative unicamente in relazione a fasi successive a quella concernente la celebrazione del referendum ex art. 132, secondo comma, Cost., alla quale soltanto si riferiscono il diritto di iniziativa e di autodeterminazione del Comune di Colle Santa Lucia, e che costituisce il momento iniziale del procedimento decisionale complesso previsto per la variazione territoriale cui esso aspirerebbe. Infine, il ricorso risulta finalizzato non già al ripristino del corretto confine fra le diverse attribuzioni costituzionali coinvolte, quanto piuttosto ad ottenere una pronuncia che tenga luogo degli atti tuttora mancanti al completamento della procedura di variazione territoriale di cui all'art. 132 Cost., estranea alla giurisdizione attribuita alla Corte.
Per l'inammissibilità di un ricorso per conflitto in tutto analogo a quello scrutinato, vedi, citata, ordinanza n. 264 del 2010.