Commercio - Norme della Regione Abruzzo - Apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 135 del 1999, in occasione di svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere - Preclusione per gli esercizi della grande distribuzione - Denunciata violazione del principio di uguaglianza, del diritto di libera iniziativa economica e della competenza legislativa esclusiva dello Stato nella materia «tutela della concorrenza» - Sopravvenuta abrogazione della parte della disciplina impugnata costituente oggetto del giudizio di costituzionalità - Necessità di una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione - Restituzione degli atti al giudice rimettente.
Devono essere restituiti al giudice rimettente gli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 135, della legge della Regione Abruzzo 16 luglio 2008, n. 11, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 41 e 117, secondo comma, lett. e), Cost., nella parte in cui prevede che, in occasione dello svolgimento domenicale e festivo di mercati e fiere, l'apertura facoltativa degli esercizi di vendita al dettaglio a posto fisso di cui all'art. 17, comma 4, della legge regionale n. 135 del 1999 non è consentita agli esercizi della grande distribuzione. Infatti, successivamente all'ordinanza di rimessione, la disciplina in esame è stata modificata dall'art. 24 della legge regionale n. 17 del 2010, che ha abrogato il secondo periodo dell'impugnato comma 135 dell'art. 1, costituente oggetto del presente giudizio di costituzionalità, con la conseguenza che appare necessaria una nuova valutazione della rilevanza e della non manifesta infondatezza della questione.
In senso analogo, v., ex multis, le citate ordinanze n. 145/2010, n. 38/2010 e n. 12/2010.