Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata lesione dei principi di offensività e di personalità della responsabilità penale, nonché asserita violazione dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale − sollevata in riferimento agli articoli 2, 25, 27, e 117, primo comma, della Costituzione, nonché in relazione agli articoli 5 e 6 del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata per combattere il traffico illecito di migranti via terra, via mare e via aria, ratificata con legge 16 marzo 2006, n. 146 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001) - dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. L'ordinanza di rimessione, limitandosi ad enunciare scarni e succinti elementi relativi ai fatti di cui al giudizio principale, risulta carente anche nella motivazione sulla rilevanza della questione che prospetta, così da precluderne l'esame.