Ordinanza 13/2011 (ECLI:IT:COST:2011:13)
Massima numero 35247
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO - Redattore GROSSI
Udienza Pubblica del
10/01/2011; Decisione del
10/01/2011
Deposito del 12/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Titolo
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Straniero - Ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato - Configurazione della fattispecie come reato - Denunciata violazione di taluni parametri costituzionali - Insufficiente descrizione della fattispecie concreta - Carente motivazione sulla rilevanza - Difetto di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, oltre che carenti nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e nella motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, risultano altresì prive di qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione che sollevano, limitandosi a evocare i parametri costituzionali sopra indicati senza pronunciarsi sulle ragioni della loro asserita violazione.
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli articoli 2, 3, 25, secondo comma, e 97 Cost., nonché al principio costituzionale di ragionevolezza della legge penale, dell'articolo 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a) della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, oltre che carenti nella descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale e nella motivazione sulla rilevanza della questione prospettata, risultano altresì prive di qualsiasi motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione che sollevano, limitandosi a evocare i parametri costituzionali sopra indicati senza pronunciarsi sulle ragioni della loro asserita violazione.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
25/07/1998
n. 286
art. 10
co.
legge
15/07/2009
n. 94
art. 1
co. 16
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Costituzione
art. 3
Costituzione
art. 25
co. 2
Costituzione
art. 97
Altri parametri e norme interposte