Previdenza - Atti e deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui all'art. 1, comma 763, della legge finanziaria 2007 ed approvati dai Ministeri vigilanti prima dell'entrata in vigore della legge stessa - Previsione di salvezza - Denunciata violazione dei principi di uguaglianza, di affidamento, della certezza giuridica e della riserva di legge per le prestazioni patrimoniali, nonché asserita lesione del diritto di difesa e della garanzia previdenziale - Questione analoga ad altre già dichiarate manifestamente inammissibili e, successivamente, inammissibili - Omessa esplorazione di altre possibilità interpretative - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24 e 38 Cost. nonché al principio di ragionevolezza, in quanto dispone che «sono fatti salvi gli atti e le deliberazioni in materia previdenziale adottati dagli enti di cui al presente comma ed approvati dai Ministeri vigilanti prima della data di entrata in vigore della presente legge». Premesso che le leggi non si dichiarano incostituzionali se esiste la possibilità di dare loro un significato che le renda compatibili con i precetti costituzionali; e che analoghe questioni sono state già dichiarate manifestamente inammissibili ed inammissibili, rispettivamente, con l'ordinanza n. 124 del 2008 e con la sentenza n. 263 del 2009; il giudice a quo, al pari dei precedenti rimettenti, ha omesso di esplorare altre possibilità interpretative e, dopo aver effettuato la propria opzione ermeneutica, ha ipotizzato talune letture della norma, le quali però trascurano del tutto la sussistenza di un non irragionevole, diverso indirizzo della giurisprudenza di merito, per affermare l'unicità dell'interpretazione sottoposta al giudizio della Corte.
Per l'inammissibilità e per la manifesta inammissibilità di analoghe questioni, v., rispettivamente, le seguenti citate decisioni: sentenza n. 263/2009 e ordinanza n. 124/2008.