Corte dei conti - Composizione del Consiglio di presidenza - Uguaglianza numerica della componente consiliare eletta dai magistrati contabili e di quella rappresentativa del Parlamento - Omessa garanzia della presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra la magistratura contabile e le altre magistrature, nonché asserita lesione del principio della necessaria prevalenza numerica della componente togata elettiva - Incertezza del petitum , tenuto conto di altre possibili soluzioni idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.
È inammissibile, per incertezza del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui, disciplinando la composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevede che «la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all'organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento». Premesso che l'art. 108, secondo comma, Cost. impone la presenza di organi di garanzia delle giurisdizioni speciali, di cui debbono far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali; il giudice a quo chiede un intervento non limitato ad una pura affermazione di principio, ma esteso all'individuazione di un concreto rapporto numerico, di cui indica la soglia minima con una formula dubitativa che implica logicamente la preferibilità di altri rapporti che vedessero una presenza più elevata di membri togati elettivi, in una prospettiva di maggior rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti. Pertanto, avendo il rimettente considerato l'aumento di un'unità della componente togata elettiva come una delle possibilità utili per conseguire il fine auspicato, ma non l'unica, il petitum è formulato in modo da lasciare alla Corte la scelta tra una soluzione "minimale" ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale. Siffatta scelta può provenire, tuttavia, solo dal legislatore al quale compete la fissazione del rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare.
Per l'affermazione che «l'indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale», ma «in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...] degrada a velleitaria aspirazione», v. la citata sentenza n. 266/1988.
Sull'inammissibilità delle questioni per incertezza del petitum, v. la citata sentenza n. 67/1984.