Sentenza 16/2011 (ECLI:IT:COST:2011:16)
Massima numero 35250
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore SILVESTRI
Udienza Pubblica del  10/01/2011;  Decisione del  10/01/2011
Deposito del 13/01/2011; Pubblicazione in G. U. 19/01/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Corte dei conti - Composizione del Consiglio di presidenza - Uguaglianza numerica della componente consiliare eletta dai magistrati contabili e di quella rappresentativa del Parlamento - Omessa garanzia della presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento - Denunciata irragionevole disparità di trattamento tra la magistratura contabile e le altre magistrature, nonché asserita lesione del principio della necessaria prevalenza numerica della componente togata elettiva - Incertezza del petitum , tenuto conto di altre possibili soluzioni idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale - Inammissibilità della questione.

Testo

È inammissibile, per incertezza del petitum, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui, disciplinando la composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevede che «la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all'organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento». Premesso che l'art. 108, secondo comma, Cost. impone la presenza di organi di garanzia delle giurisdizioni speciali, di cui debbono far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali; il giudice a quo chiede un intervento non limitato ad una pura affermazione di principio, ma esteso all'individuazione di un concreto rapporto numerico, di cui indica la soglia minima con una formula dubitativa che implica logicamente la preferibilità di altri rapporti che vedessero una presenza più elevata di membri togati elettivi, in una prospettiva di maggior rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti. Pertanto, avendo il rimettente considerato l'aumento di un'unità della componente togata elettiva come una delle possibilità utili per conseguire il fine auspicato, ma non l'unica, il petitum è formulato in modo da lasciare alla Corte la scelta tra una soluzione "minimale" ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale. Siffatta scelta può provenire, tuttavia, solo dal legislatore al quale compete la fissazione del rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare.

Per l'affermazione che «l'indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale», ma «in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...] degrada a velleitaria aspirazione», v. la citata sentenza n. 266/1988.

Sull'inammissibilità delle questioni per incertezza del petitum, v. la citata sentenza n. 67/1984.



Atti oggetto del giudizio

legge  04/03/2009  n. 15  art. 11  co. 8

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 3

Costituzione  art. 100

Costituzione  art. 103

Costituzione  art. 104

Costituzione  art. 108  co. 2

Altri parametri e norme interposte