Edilizia e urbanistica - In genere - Parere sugli strumenti urbanistici - Previsione, del t.u. edilizia, che sia reso da un ufficio tecnico regionale prima della delibera di adozione dello strumento urbanistico - Principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile - Finalità - Tutela dell'incolumità pubblica - Necessità di un'applicazione uniforme a livello nazionale, tanto nella fase fisiologica che patologica della pianificazione urbanistica (nel caso di specie: illegittimità costituzionale di disposizione della Regione Umbria che prevede la possibilità in capo ai comuni di rilasciare, a certe condizioni ed entro un certo termine, il parere di compatibilità sismica in sanatoria, anche dopo l'approvazione del piano regolatore generale). (Classif. 090001).
L’art. 89 t.u. edilizia – la cui ratio consiste nella tutela dell’interesse generale alla sicurezza delle persone – è norma di principio nelle materie del governo del territorio e della protezione civile. In forza della posizione fondante che riveste nell’ordinamento – attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela dell’incolumità pubblica – esso non tollera alcuna differenziazione collegata ad ambiti territoriali, richiedendo l’uniformità della disciplina a livello nazionale. (Precedenti: S. 6/2023; S. 264/2022; S. 166/2021-mass. 44124; S. 44/2021; S. 68/2018-mass. 41439; S. 167/2014-mass. 38012; S. 78/2020; S. 94/2018; S. 16/2010)
L’art. 89 t.u. edilizia è norma di principio sia con riferimento alle funzioni ascritte agli uffici tecnici regionali, cui spetta il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati, sia con riferimento al momento di acquisizione di tale parere: la sua ratio può essere soddisfatta solo se, nel corso del procedimento pianificatorio, e prima della finale emanazione delle relative previsioni urbanistiche, sia possibile rendere queste ultime consone alle condizioni geomorfologiche del territorio municipale, nei termini indicati dall’organo tecnico competente.
Le norme di garanzia della tutela dell’incolumità pubblica contenute nell’art. 89 t.u. edilizia trovano applicazione sia nella disciplina fisiologica della funzione pianificatoria sia (e ancor di più) nella eventuale disciplina della sua patologia.
(Nel caso di specie, è dichiarato costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 3 e 97 Cost., l’art. 22, comma 2, della legge reg. Umbria n. 5 del 2014 che prevede che i comuni, a certe condizioni ed entro un certo termine, possano esprimere il parere sismico sul piano regolatore generale già approvato, con valore di conferma in via retroattiva della sua validità. La disposizione impugnata dal Governo contrasta con il principio fondamentale delle materie del governo del territorio e della protezione civile, dettato dall’art. 89 t.u. edilizia, ai sensi del quale il parere sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati deve essere reso dall’apposito ufficio tecnico regionale quanto meno in una fase antecedente l’approvazione dello strumento urbanistico. La norma regionale configura anche una irragionevole inversione procedimentale in quanto – consentendo l’acquisizione del parere posticipata rispetto al provvedimento da valutare – prevede una scansione palesemente incongrua rispetto al fine della tutela della incolumità pubblica).