Sentenza 17/2011 (ECLI:IT:COST:2011:17)
Massima numero 35251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del
12/01/2011; Decisione del
12/01/2011
Deposito del 20/01/2011; Pubblicazione in G. U. 26/01/2011
Massime associate alla pronuncia:
35252
Titolo
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilità della questione.
Testo
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione in quanto il rimettente ha omesso di indicare i motivi in ordine alla violazione dell'indicato parametro.
Atti oggetto del giudizio
decreto legislativo
31/12/1992
n. 546
art. 53
co. 2
decreto-legge
30/09/2005
n. 203
art. 3
co. 7
legge
02/12/2005
n. 248
art. 1
co. 1
Parametri costituzionali
Costituzione
art. 2
Altri parametri e norme interposte