Sentenza 17/2011 (ECLI:IT:COST:2011:17)
Massima numero 35251
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Presidente MADDALENA  - Redattore CRISCUOLO
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 20/01/2011; Pubblicazione in G. U. 26/01/2011
Massime associate alla pronuncia:  35252


Titolo
Contenzioso tributario - Appello alla commissione tributaria regionale - Notificazione del ricorso effettuata senza il tramite dell'ufficiale giudiziario - Obbligo, a pena di inammissibilità dell'impugnazione, di depositare copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria che ha pronunciato la sentenza impugnata - Asserita violazione dell'art. 2 Cost. - Omessa indicazione dei motivi della censura - Manifesta inammissibilità della questione.

Testo

È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53, comma 2, secondo periodo, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, aggiunto dall'art. 3-bis, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 2 dicembre 2005, n. 248, sollevata in relazione all'art. 2 della Costituzione in quanto il rimettente ha omesso di indicare i motivi in ordine alla violazione dell'indicato parametro.



Atti oggetto del giudizio

decreto legislativo  31/12/1992  n. 546  art. 53  co. 2

decreto-legge  30/09/2005  n. 203  art. 3  co. 7

legge  02/12/2005  n. 248  art. 1  co. 1

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 2

Altri parametri e norme interposte