Ambiente - Norme della Regione Campania in materia di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Attribuzione alle Province del servizio di gestione integrata dei rifiuti nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale sull'evidenza pubblica, mediante la costituzione di soggetti a totale o prevalente capitale pubblico - Questione di costituzionalità priva di oggetto, in quanto riferita a disposizione già dichiarata costituzionalmente illegittima - Manifesta inammissibilità.
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma 1, della legge della Regione Campania 28 marzo 2007, n. 4, come sostituito dall'art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4, in quanto per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 314 del 2009, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lettera m), della legge della Regione Campania 14 aprile 2008, n. 4 - nei sensi di cui in motivazione, con effetto di ripristino del precedente testo dell'art. 20, comma 1, della legge regionale 28 marzo 2007, n. 4, ferma restando la competenza della Provincia nell'affidamento del servizio individuata quale "autorità d'ambito" -, la questione è divenuta priva di oggetto.