Impiego pubblico - Norme della Regione Lazio - Salvezza della qualifica già attribuita al personale alla data di entrata in vigore della legge regionale n. 14 del 2009, per effetto dell'applicazione dell'art. 22, comma 8, della legge regionale n. 25 del 1996, e della posizione economica acquisita dal personale, anche in stato di quiescenza, a seguito dell'espletamento delle funzioni correlate alla qualifica già rivestita - Denunciata violazione di numerosi parametri - Sopravvenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 14 del 2009 - Questioni divenute prive di oggetto - Manifesta inammissibilità.
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 1, commi 1 e 3, nelle parti in cui ricorrono le parole «qualifica e» [rectius: «qualifica o»], e 2 della legge della Regione Lazio 16 aprile 2009, n. 14 (Disposizioni in materia di personale), sollevate in riferimento agli artt. 3, 24, 51, 81, 97, 98, 111, 113 e 117, secondo comma, lett. l), Cost. Infatti, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 195 del 2010 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'intera legge regionale n. 14 del 2009, con la conseguenza che le questioni sono divenute prive di oggetto.
Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'intera legge della Regione Lazio n. 14 del 2009, v. la citata sentenza n. 195/2010.