Procedimento civile - Separazione personale dei coniugi - Obbligo di comparizione personale delle parti davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con conseguente impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione nel caso in cui il convenuto non sia munito di assistenza legale - Denunciata lesione dei principi di ragionevolezza e del giusto processo, nonché asserita violazione del diritto di difesa e dell'interesse primario alla tutela del matrimonio e della famiglia - Indeterminatezza del petitum - Manifesta inammissibilità della questione.
E' manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento.
Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.