Ordinanza 22/2011 (ECLI:IT:COST:2011:22)
Massima numero 35257
Giudizio GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Presidente DE SIERVO  - Redattore GALLO F.
Udienza Pubblica del  12/01/2011;  Decisione del  12/01/2011
Deposito del 20/01/2011; Pubblicazione in G. U. 26/01/2011
Massime associate alla pronuncia:


Titolo
Finanza regionale - Regione Friuli-Venezia Giulia - Previsione, per l'attuazione della sentenza della Corte costituzionale n. 74 del 2009, di un tavolo paritetico tra Ministero dell'economia e Regione Friuli-Venezia Giulia per determinare l'ammontare delle somme da riconoscere alla Regione a decorrere dal 1° gennaio 2010, con corresponsione provvisoria di un acconto di 200 milioni di euro - Ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia - Sopravvenuto accordo con lo Stato mediante sottoscrizione di apposito Protocollo di intesa - Rinuncia al ricorso accettata dalla controparte - Estinzione del processo.

Testo

Va dichiarata l'estinzione del giudizio di legittimità costituzionale relativo alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 21 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dato che, a seguito del sopravvenuto accordo tra le parti, mediante sottoscrizione di un Protocollo, la Regione Friuli-Venezia Giulia ha presentato rinuncia al ricorso, seguita dall'accettazione della controparte.

In senso analogo, v. citate ordinanze n. 72 e n. 65/2009, n. 468/2005, n. 19/2002.



Atti oggetto del giudizio

legge  23/12/2009  n. 191  art. 2  co. 21

Parametri costituzionali

Costituzione  art. 136

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 48

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 49

statuto regione Friuli Venezia Giulia  art. 65

Altri parametri e norme interposte

decreto legislativo  31/07/2007  n. 137  art. 1    co. 4  

norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)    n.   art. 23